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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 13678 del 2018, ha evidenziato che sarà la Corte UE a stabilire se la norma interna che fissa a 60 anni di età il termine per la cessazione automatica dal servizio del personale navigante  di una società che svolge attività di copertura dei servizi segreti, sia in contrasto con il regolamento comunitario che stabilisce il limite a 65 anni per i piloti del trasporto aereo commerciale (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 31 maggio 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 13678/2018.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 882/2016, aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale locale aveva rigettato la domanda di … diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 19.1.2012 con effetto dal 19.9.2012, per raggiungimento del 60° anno di età.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la società datrice di lavoro … era stata costituita ai sensi dell’art. 25 della legge n. 124/2007, e svolgeva quindi attività “classificata” ovvero una attività di copertura dei servizi segreti, non avente alcuno scopo di lucro e che il ricorrente, pilota di aeromobili della stessa società, era assoggettato alla speciale disciplina dettata dal DPCM del 9 settembre 2008 che, in attuazione dell’art. 748 co. 3, del codice della navigazione, disponeva il regolamento sui limiti di impiego del personale navigante di … spa.

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Non erano quindi applicabili alla società … spa ed al … le disposizioni di cui al codice della navigazione, avendo l’art. 744, 4° comma cod. nav. disposto l’equiparazione agli aeromobili di Stato di quelli utilizzati da soggetti pubblici o privati per attività inerenti alla tutela della sicurezza nazionale ed avendo, l’art. 748 cod. nav., previsto espressamente la non applicabilità della disciplina del codice della navigazione alle aeromobili che prestino attività per la tutela della sicurezza nazionale.

Il giudice di appello valutava che, in ragione del disposto di tali norme, era stato emanato un DPCM e dei regolamenti conseguenti che, in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro dei piloti aveva stabilito la cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento del 60° anno di età, e che, pertanto, alcun licenziamento era intervenuto nel caso di specie, essendo intervenuta una automatica cessazione del rapporto di lavoro, rispetto alla quale era del tutto infondata ogni pretesa di repêchage.

Proponeva ricorso per cassazione il lavoratore e la Corte rinviava la questione all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale dovrà stabilire in via principale se la normativa nazionale di cui al DPCM del 9 settembre 2008, in attuazione dell’art. 748 co. 3, del codice della navigazione, dispositivo del regolamento sui limiti di impiego del personale navigante di … spa ed in particolare dispositivo della cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento del 60° anno di età, sia in contrasto con il Regolamento n. 1178/2011 per la parte in cui fissa al 65° anno di età il limite per l’impiego dei piloti nel trasporto aereo commerciale e se quest’ultimo, previa disapplicazione della speciale normativa nazionale, sia applicabile al caso di specie.  In via subordinata, ove il Regolamento fosse ritenuto inapplicabile alla fattispecie ratione materiae, se la predetta normativa nazionale sia contraria al principio di non discriminazione in base all’età, di cui alla Direttiva 200/78, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea cui la Direttiva 2000/78 dà espressione concreta.

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