Al fine di agevolare le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) sono state prorogate al 16 gennaio 2019 le scadenze per il pagamento dei tributi, contributi e canone RAI, in precedenza fissate al 31 maggio-1 giugno, grazie al decreto terremoto (DL. n. 55 del 29 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in pari data).
Altra novità contenuta nel decreto terremoto riguarda le modalità di pagamento, infatti salgono fino ad un massimo di 60 il numero delle rate consentite per i versamenti, in luogo delle 24 precedentemente previste, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi a decorrere dal 16 gennaio 2019.
Il decreto terremoto, inoltre, precisa che l’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell’unica rata comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In particolare, per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi di assicurazione sospesi, il decreto terremoto ha stabilito che potranno essere pagati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 60 rate mensili (e non più delle 24 in precedenza fissate), a decorrere dal 31 gennaio 2019, in luogo del precedente termine fissato al 1° giugno 2018.
Il 1° gennaio 2019, invece, è la data fissata per la ripresa dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell’INPS. In precedenza tale termine era fissato al 1° giugno 2018.
Sempre dal 1° gennaio 2019 riprendono anche le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.
Il pagamento del canone RAI resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. La ripresa dei versamenti, senza interessi e senza sanzioni, avverrà dal 1° gennaio 2021, con possibilità di frazionare i pagamenti fino a 24 rate mensili.
La sospensione dei pagamenti delle utenze domestiche per coloro che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda è prorogata al 1° gennaio 2019,
Infine, il decreto terremoto ha disposto che con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, quindi entro il 28 luglio 2018, saranno disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone RAI nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 29 maggio 2018. Sulle somme rimborsate non saranno dovuti interessi.