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Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 10 del 2018, ha fornito istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2018, e ss.mm.

L’autorizzazione, a norma del citato articolo 31, è “soggetta al rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”.

Al fine di poter dare concreta attuazione a tale disposizione, si rende necessario analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”. Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del Ministero, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno pertanto trasmettere entro il 15 giugno 2018 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall’Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

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(Fonte: Ministero del Lavoro)

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