Il Ministero del Lavoro, con Interpello 3 del 2018, ha risposto ad un quesito avanzato dall’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, relativamente ai benefici economici nel contratto di somministrazione.
In particolare l’Associazione ha chiesto di sapere se la condizione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, fermo restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, debba essere riferita all’impresa utilizzatrice ovvero all’Agenzia per il lavoro in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.
Al riguardo il Ministero, acquisito il parere dell’ANPAL e dell’Ufficio legislativo, ha risposto come segue.
Ai fini della corretta interpretazione del quesito appare utile ricordare che l’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015 regola organicamente la modalità di accesso agli incentivi all’occupazione ed individua i principi generali da osservare al fine di garantire la loro omogenea applicazione.
In particolare, la lettera e) del citato articolo 31 prevede espressamente che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;”.
La lettera f) del medesimo articolo individua, invece, le modalità per calcolare la forza lavoro mediamente occupata al fine di determinare l’incremento occupazionale.
Con risposta ad interpello n. 23/2016, questo Ministero si è già espresso in merito all’interpretazione della suddetta lettera f) con riferimento all’ipotesi dell’assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione al fine di usufruire degli incentivi economici previsti dall’articolo 13 della legge n. 68 del 12 marzo 1999. Tale interpello ha chiarito che in caso di somministrazione il calcolo dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro “deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di lavoro Annuo – ULA (cfr. INPS circ. n. 99/2016 p. 5.3.).”.
Alla luce di quanto rappresentato, appare conforme ai principi generali di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015 e all’orientamento già espresso da questo Ministero con la risposta ad interpello n. 23/2016 ritenere che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all’impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.
(Fonte: Ministero del Lavoro)