L’INPS, con la Circolare n. 72 del 2018, ha fornito chiarimenti in merito al caso di aspettativa dei dipendenti eletti o nominati a funzioni pubbliche elettive.
Vediamo nel dettaglio le Premesse della circolare 72/2018.
Premessa
Nell’ambito del processo di integrazione in atto, conseguente all’entrata in vigore dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che ha soppresso l’INPDAP e trasferito le funzioni all’INPS – in linea di continuità con il processo di omogeneizzazione delle indicazioni date dall’INPS e dall’ex INPDAP in merito all’applicazione dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si forniscono ulteriori chiarimenti in particolare con riferimento alle seguenti fattispecie:
- sostituzione dei vitalizi o delle prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico;
- abrogazione e rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri;
- restituzione della contribuzione regionale.
Da alcuni anni le Regioni modificano i propri ordinamenti in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali, in attuazione delle misure di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa adottate dalla legislazione statale.
La normativa previdenziale regionale introdotta dalle riforme non è omogenea. Difatti, l’abrogazione dell’assegno vitalizio regionale non è disposta in via generale e assoluta. Il vitalizio, talora, è abrogato solo per coloro che risultino neoeletti a un certa data e per questi, in genere, è previsto un nuovo trattamento pensionistico, in alcuni casi calcolato con il sistema contributivo, in altri garantito da fondi di previdenza complementare. Spesso i consiglieri regionali possono rinunciare alla tutela previdenziale regionale, facoltà variamente esercitabile e con diversi effetti. All’abrogazione e alla rinuncia è spesso legata la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi previdenziali versati nella previdenza regionale durante i periodi pregressi.
Il quadro normativo regionale è reso ancor più complesso dall’uso del rinvio normativo a catena, dalla necessità di individuare le decorrenze (che possono essere legate all’entrata in vigore delle leggi, secondo i criteri di pubblicazione e vacatio, ovvero all’inizio delle legislature) e dalla previsione di norme transitorie per l’applicazione dei nuovi istituti.
A fronte di una normativa regionale vasta e in continuo mutamento, la presente circolare considera le principali criticità e fornisce alle Regioni e Strutture territoriali dell’Istituto i necessari chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 38 della legge n. 488/99, nonché in merito all’applicabilità delle disposizioni in esame ai docenti universitari, con la finalità di armonizzare la prassi applicativa nell’ambito delle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto.
- L’interpretazione dell’articolo 38 della legge n. 488/1999
2.1. Generalità
L’esame delle problematiche in oggetto non può prescindere da alcune osservazioni fondamentali per l’applicazione dell’articolo 38 della legge n. 488/1999.
Il primo comma del richiamato articolo 38 stabilisce che “I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica”.
La norma introduce un correttivo al regime previsto dall’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il riconoscimento della contribuzione figurativa: ogniqualvolta, dall’espletamento del mandato o dalla nomina, discenda la maturazione di un vitalizio o di un incremento della pensione, i soggetti richiamati dall’articolo 38 devono versare l’equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore (c.d. quota a carico) relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa; in assenza del versamento della “quota a carico” non è possibile il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.
La disciplina dell’istituto è contenuta in varie circolari alle quali si rinvia.
Per gli eletti o nominati iscritti alle gestioni private il versamento della “quota a carico” deve essere effettuato, da parte dell’amministrazione dell’organo elettivo o dell’organo di appartenenza, entro il 30 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata fruita (cfr. la circolare n. 48/2002) l’aspettativa da coprire figurativamente, a prescindere dalla circostanza che l’interessato abbia raggiunto i requisiti contributivi per il vitalizio o per la prestazione pensionistica.
Si evidenzia che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la data di scadenza per effettuare il versamento da parte dell’organo elettivo o da parte dell’organo di appartenenza della c.d. quota a carico è fissata, anche per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, al 30 ottobre e non più al 31 ottobre come indicato nelle circolari emanate dall’INPDAP.
Ne consegue, pertanto, che per l’anno 2017 il termine di versamento della “quota a carico”per gli iscritti a tutte le gestioni previdenziali scadrà il 30 ottobre 2018.
2.2. La maturazione del diritto a un vitalizio o incremento di pensione
Presupposto per la sussistenza dell’obbligo del versamento della “quota a carico” è che, in ragione dell’elezione o della nomina, il soggetto “maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione”.
Per ”incremento della pensione” si intende qualsiasi trattamento economico previdenziale di natura pensionistica (non solo l’assegno vitalizio in senso stretto) che si maturi, in ragione della nomina o dell’elezione, in fondi come, a titolo esemplificativo, i fondi gestiti dalle Camere e dai Consigli regionali, i fondi della previdenza complementare, etc.
Resta fermo che per poter procedere all’accredito figurativo non deve esistere, per il periodo di mandato o funzione, l’obbligo di iscrizione all’AGO o alle forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa (cfr. la circolare n. 81/2000).
La “quota a carico” è dovuta sia nei casi in cui i predetti trattamenti siano calcolati con il sistema retributivo sia nel caso in cui siano calcolati con il sistema contributivo o misto.
Limitatamente alla disposizione in esame, inoltre, il concetto di “maturazione del diritto” – cui è legato l’onere di versamento della “quota a carico” – prescinde dal raggiungimento effettivo e concreto dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
La “maturazione” prevista dalla norma, dunque, consiste nell’esistenza di una tutela assicurativa riconosciuta a soggetti, in quanto membri degli organi richiamati, cui corrispondano versamenti per il periodo di mandato finalizzati a trattamenti pensionistici. Più puntualmente, dunque, la “quota a carico” in discussione è dovuta limitatamente ai periodi figurativi in corrispondenza temporale dei quali, nella previdenza dell’incaricato, come sopra definita, sussistano versamenti dovuti o comunque effettuati, finalizzati a vitalizi, pensioni o loro incrementi. Pertanto, l’Istituto non richiede il versamento della “quota a carico” per quei periodi figurativi che coincidano temporalmente con periodi di mandato sprovvisti della tutela assicurativa descritta.
- Il regime della quota a carico prevista dall’articolo 38 della legge n. 488/1999 a fronte delle riforme regionali
Ai fini dell’esposizione che segue, si utilizzeranno le seguenti espressioni:
– “Quota a carico”: l’onere previsto dall’articolo 38 della legge n. 488/1999;
– “Regime assicurativo regionale”: tutela assicurativa (anche la previdenza complementare) riconosciuta ai soggetti, in quanto consiglieri regionali ovvero assessori regionali nominati cui corrispondano versamenti dovuti o comunque effettuati per il periodo di mandato, finalizzati al vitalizio o ad altra prestazione pensionistica comunque denominata o calcolata;
– “Vitalizio/pensione”: la prestazione pensionistica, comunque denominata, cui è finalizzato il regime assicurativo regionale.
A fronte delle riforme regionali di cui in premessa, si forniscono di seguito i chiarimenti relativi al regime della “quota a carico” nei casi di sostituzione, abrogazione, rinuncia al“regime assicurativo regionale”, nonché nel caso di restituzione della contribuzione regionale pregressa.
3.1. Il regime della quota a carico nel caso di sostituzione della prestazione pensionistica
Le leggi regionali, spesso, sostituiscono all’istituto dell’assegno vitalizio un sistema previdenziale che prevede la corresponsione di un trattamento pensionistico a calcolo misto o contributivo oppure la corresponsione di prestazioni pensionistiche da parte di fondi di previdenza complementare. In questi casi, a decorrere dall’entrata in vigore delle riforme, i periodi di mandato continuano ad essere assicurati con versamenti destinati a tali forme di previdenza. Pertanto, in forza dei principi esaminati, tali periodi di mandato potranno essere coperti con contributi figurativi solo allorquando si ottemperi al versamento della “quota a carico” di competenza.
3.2. Il regime della quota a carico nel caso di abrogazione del “regime assicurativo regionale”
In caso di abrogazione del “regime assicurativo regionale”, la Struttura competente all’adozione del provvedimento amministrativo per l’accredito figurativo verifica la situazione giuridica esaminando le leggi regionali applicabili per accertare che le leggi medesime non garantiscano, in sostituzione, un regime assicurativo finalizzato a un trattamento pensionistico diversamente denominato (retributivo, contributivo, misto, complementare secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 3.1).
Per i periodi di mandato che, in forza dell’abrogazione, siano privi di un “regime assicurativo regionale” la contribuzione figurativa può essere accreditata senza l’onere del versamento della “quota a carico” del lavoratore.
Poiché per ciascun anno l’organo di appartenenza dell’incaricato deve versare all’INPS la “quota a carico” del lavoratore entro il 30 ottobre dell’anno successivo, restano dovute, e se versate non possono essere restituite, le quote a carico scadute sotto la vigenza del “regime assicurativo regionale” abrogato, anche nell’ipotesi in cui i contributi pregressi versati “nel regime assicurativo regionale” siano restituiti.
Si riportano, a titolo esemplificativo i seguenti casi.
- In forza dell’abrogazione del “regime assicurativo regionale”, dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i relativi versamenti. La contribuzione pregressa versata nel regime assicurativo regionale fino al 6 maggio 2016, viene restituita. Nel caso prospettato, la “quota a carico” non è dovuta per tutto il 2016 e per gli anni a venire. Tale quota non è inoltre dovuta, e se versata può essere restituita a istanza dell’interessato, per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2016, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento della “quota a carico” di competenza. Per il 2015, infatti, il termine di versamento della “quota a carico” scadrebbe il 30 ottobre 2016, mentre per il 2016 scadrebbe il 30 ottobre 2017. Non sono rimborsabili i contributi versati per la “quota a carico” relativi agli anni precedenti al 2015.
- In forza dell’abrogazione del “regime assicurativo regionale”, dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa, versata nel “regime assicurativo regionale” fino al 6 maggio 2016, non viene restituita pur restando priva di validità. Anche in questo caso, la “quota a carico” non è dovuta per tutto il 2016 e per gli anni a venire. Tale quota non è inoltre dovuta, e se versata può essere restituita a istanza dell’interessato, per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2016, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento. Non sono rimborsabili i contributi versati per la “quota a carico” relativi agli anni precedenti al 2015.
- In forza dell’abrogazione del “regime assicurativo regionale”, dal 10 novembre 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel “regime assicurativo regionale” fino al 9 novembre 2016 viene restituita. In questo caso, la “quota a carico” non è dovuta per il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016 e per gli anni a venire. Tale quota è invece dovuta per tutti i periodi antecedenti, compreso il 2015 per il quale, al 10 novembre 2016, risulta già scaduto il termine per il versamento della “quota a carico” del lavoratore.
- In forza dell’abrogazione del “regime assicurativo regionale”, dal 10 novembre 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa, versata nel “regime assicurativo regionale” fino al 9 novembre 2016, non viene restituita pur restando priva di validità. In questo caso, la “quota a carico” non è dovuta per tutto il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016 e per gli anni a venire. Tale quota è invece dovuta per tutti i periodi antecedenti, compreso il 2015 per il quale, al 10 novembre 2016, risulta già scaduto il termine per il versamento della “quota a carico” del lavoratore.
Nei quattro esempi fatti, il consigliere resta completamente privo di una tutela assicurativa regionale sia in relazione ai periodi di mandato a venire sia per quelli pregressi. Può tuttavia accadere che la norma abrogante faccia salvi i contributi che risultino versati ad una certa data nel “regime assicurativo regionale”; tali contributi rimarranno validi ai fini di un “vitalizio/pensione”.
- In forza dell’abrogazione del “regime assicurativo regionale”, dal 7 maggio 2016, non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel “regime assicurativo regionale” fino al 6 maggio 2016, tuttavia, resta efficace ai fini del vitalizio/pensione.
Anche in questo caso, la “quota a carico” non è dovuta per i periodi di mandato o incarico che, in forza dell’abrogazione, siano privi di un “regime assicurativo regionale”. Sono comunque dovute le “quote a carico” scadute sotto la vigenza del “regime assicurativo regionale” abrogato e comunque le quote a carico di competenza per i periodi figurativi coincidenti con quelli validamente assicurati nel “regime assicurativo regionale”.
In questo caso, il consigliere non resta completamente privo del “regime assicurativo regionale”. La “quota a carico” non è dovuta per i periodi successivi al 6 maggio 2016, mentre per i periodi antecedenti è dovuta e, se versata, non è oggetto di restituzione. La “quota a carico” è dovuta anche per il periodo dal 1.1.2015 al 6.5.2016 in quanto il consigliere è validamente assicurato ai fini di un vitalizio/pensione nell’ambito del “regime assicurativo regionale”.
3.3. Il regime della quota a carico nel caso di rinuncia al regime assicurativo regionale
Le leggi regionali possono prevedere anche l’istituto della rinuncia al vitalizio o ad altra prestazione pensionistica. Il regime della “quota a carico” in caso di rinuncia segue principi analoghi a quelli rappresentati al precedente paragrafo 3.2.
Quando viene eccepita la rinuncia, la Struttura competente verifica la situazione giuridica e le conseguenze della rinuncia mediante esame delle leggi regionali applicabili. Anche in questo caso è importante verificare che alla rinuncia non segua comunque altra tutela previdenziale o pensionistica secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 3.1.
La Struttura competente acquisisce la documentazione della rinuncia e ogni dato o chiarimento dagli uffici amministrativi dell’organo elettivo o dell’organo di appartenenza dell’interessato. I documenti e gli elementi dell’istruttoria devono essere conservati nella pratica di accredito figurativo (cfr. la circolare n. 141/2015).
Per i periodi di mandato che, per effetto della rinuncia, risultino scoperti di un “regime assicurativo regionale” la contribuzione figurativa può essere accreditata senza l’onere del versamento della “quota a carico” del lavoratore. Poiché per ciascun anno l’organo di appartenenza dell’incaricato deve versare la “quota a carico” entro il 30 ottobre dell’anno successivo, restano dovute, e se versate non possono essere restituite, le “quote a carico” già scadute al momento della rinuncia, anche nell’ipotesi in cui i contributi pregressi versati nel “regime assicurativo regionale” siano restituiti.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.
- In forza della rinuncia al “regime assicurativo regionale”, dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel “regime assicurativo regionale” viene restituita.
Nel caso prospettato, la “quota a carico” non è più dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale quota non è inoltre dovuta, e se versata può essere restituita a istanza dell’interessato, anche per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2015, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento della “quota a carico”. Per il 2015 infatti il termine di versamento della “quota a carico” scadrebbe il 30 ottobre 2016, mentre per il 2016 scadrebbe il 30 ottobre 2017. Non sono rimborsabili i contributi versati per la “quota a carico” relativi agli anni precedenti al 2015.
- In forza della rinuncia al “regime assicurativo regionale”, dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel “regime assicurativo regionale” fino al 6 maggio 2016 non viene restituita pur restando priva di validità.
Anche in questo caso la “quota a carico” non è più dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale quota non è inoltre dovuta, e se versata può essere restituita ad istanza dell’interessato, anche per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2016, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento di competenza. Non sono rimborsabili i contributi versati per la “quota a carico” relativi agli anni precedenti al 2015.
- In forza della rinuncia al “regime assicurativo regionale”, dal 10 novembre 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel “regime assicurativo regionale” viene restituita.
In questo caso, la “quota a carico” non è più dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale quota è invece dovuta per tutti i periodi antecedenti, compreso il 2015 per il quale, al 10 novembre 2016, risulta già scaduto il termine per il versamento della “quota a carico” di competenza.
- In forza della rinuncia al “regime assicurativo regionale”, dal 10 novembre 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel “regime assicurativo regionale” fino al 9 novembre, non viene restituita pur restando priva di validità.
In questo caso, la “quota a carico” non è più dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale quota è invece dovuta per tutti i periodi antecedenti, compreso il 2015 per il quale, al 10 novembre 2016, risulta già scaduto il termine per il versamento della “quota a carico”.
Nei quattro esempi fatti, il consigliere resta completamente privo di un “regime assicurativo regionale” sia in relazione ai periodi di mandato a venire sia per quelli pregressi. Può tuttavia accadere che la rinuncia faccia salvi i contributi che risultino versati a una certa data nel “regime assicurativo regionale”; tali contributi rimarranno validi ai fini di un “vitalizio/pensione”.
- In forza della rinuncia al “regime assicurativo regionale”, dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel “regime assicurativo regionale” fino al 6 maggio tuttavia resta efficace ai fini del “vitalizio/pensione”.
Anche in questo caso, la “quota a carico” non è dovuta per i periodi di mandato o incarico che, in forza della rinuncia, siano privi di un “regime assicurativo regionale”. Sono comunque dovute le “quote a carico” scadute e le “quote a carico” riferite ai periodi figurativi coincidenti con quelli validamente assicurati nel “regime assicurativo regionale”.
In questo caso, il consigliere non resta completamente privo del “regime assicurativo regionale”. La “quota a carico” non è dovuta per i periodi successivi al 6 maggio 2016, mentre per i periodi antecedenti è dovuta e, se versata, non è oggetto di restituzione. La “quota a carico” è dovuta anche per il periodo dal 1.1.2015 al 6.5.2016 in quanto il consigliere è rimasto validamente assicurato ai fini di un vitalizio/pensione nell’ambito del “regime assicurativo regionale”.
Per richiedere la restituzione della quota a suo carico versata e non dovuta secondo quanto indicato in precedenza, l’iscritto deve inoltrare la richiesta di rimborso alla Struttura competente, che procederà al rimborso previa verifica della avvenuta riscossione.
Si evidenzia che il rimborso afferisce esclusivamente ai contributi pensionistici.
- Riepilogo delle modalità di presentazione della domanda di accredito figurativo e versamento della “quota a carico” di cui all’articolo 38 della legge n. 488/1999
Si ritiene utile richiamare il procedimento per l’accreditamento e il versamento del contributo conseguente all’applicazione dell’articolo 38 della legge n. 488/1999, distinguendo in dettaglio in base alla gestione previdenziale di appartenenza.
In generale, si rammenta che il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto all’Istituto mediante la presentazione di un’apposita istanza da parte dell’eletto o nominato entro il termine perentorio del 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa senza assegni, pena la decadenza dal diritto medesimo. Tale istanza si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina all’esercizio della funzione pubblica, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229. La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con riferimento all’anno nel quale si è verificata l’omissione.
Si precisa che il rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione. In tale caso vige la regola generale di cui all’articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
4.1 Gestione Pubblica (iscritti CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CPTS)
Per gli iscritti alle casse pensionistiche della Gestione Pubblica il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto all’Istituto mediante presentazione di apposita istanza telematica. Si ricorda infatti che dal 16 gennaio 2014, per la Gestione Pubblica opera il regime dell’invio telematico in via esclusiva delle domande (cfr. messaggio n. 999 del 17 gennaio 2014)
Nei casi in cui è dovuto il pagamento della quota a carico dell’iscritto ex art. 38 della legge n. 488/1999, a seguito dell’adozione del provvedimento di accoglimento dell’istanza di accredito figurativo, i soggetti interessati sono tenuti a corrispondere, per il tramite dell’organo elettivo, l’equivalente dei contributi pensionistici (corrispondente alla “quota a carico” del lavoratore) da calcolare sull’imponibile contributivo valevole ai fini pensionistici, determinato sulla retribuzione virtuale che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio. Il termine ultimo per il versamento è il 30 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento del mandato elettivo (cfr. precedente paragrafo 2.2).
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – Elementi identificativi (ELIDE) avendo cura di riportare la chiave di pagamento, indicata nel provvedimento di accoglimento dell’istanza, nel campo “elementi identificativi” del modello.
Nel caso in cui il lavoratore non abbia effettuato il versamento all’organo elettivo entro il 16 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’aspettativa e nei casi indicati nella circolare n. 48/2002, paragrafo 1.5, potrà comunque effettuarlo entro i termini di prescrizione quinquennale, con aggravio delle somme aggiuntive previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000. Le somme aggiuntive maturano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza ordinaria dei contributi obbligatori (nel caso in esame dal 17 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento del mandato elettivo) ovvero decorsi trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza, qualora la suddetta comunicazione sia stata effettuata dopo il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento del mandato.
I periodi di aspettativa con la corrispondente retribuzione figurativa risultante dalla dichiarazione dell’Amministrazione in qualità di datore di lavoro verranno computati ai fini pensionistici nella posizione assicurativa dell’iscritto dopo aver acquisito il pagamento da parte dell’organo elettivo ovvero da parte dell’iscritto, comprensivo delle eventuali somme aggiuntive per ritardato pagamento.
Si evidenzia che per i periodi di contribuzione figurativa l’Amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta a versare il contributo obbligatorio alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito) e il contributo all’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP), rispettivamente dello 0,35% e 0,12%, commisurato alla retribuzione figurativa da accreditare nella posizione assicurativa dell’iscritto, fermo restando il diritto di rivalsa da esercitare nei confronti del lavoratore per la quota dell’aliquota contributiva posta a suo carico.
Il pagamento da parte dell’Amministrazione di appartenenza per la Gestione credito e la Gestione ex ENPDEP deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell’istanza di riconoscimento dei periodi di contribuzione figurativa. Il pagamento deve essere effettuato secondo le consuete modalità di versamento indicando quale anno di riferimento quello del periodo di aspettativa. I codici contributo da utilizzare a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare sono i seguenti:
- P909 per il versamento dei contributi relativi alla Gestione credito;
- P810 per il versamento dei contributi relativi all’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP).
4.2. Gestione privata (iscritti AGO e fondi speciali)
Per gli iscritti alla gestione privata la domanda di accredito figurativo di cui all’articolo 38 della legge n. 488/1999 dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2018. Per maggiori dettagli in merito ai tempi e alle modalità di presentazione della domanda si rinvia al messaggio n. 3499 dell’8/9/2017 ed alla circolare n. 153 del 24/10/2017.
Anche per gli iscritti alla gestione privata il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 nel formato ELIDE disciplinato con la circolare n. 113 del 13 luglio 2017, a cui si rinvia per i dettagli attinenti ai codici differenziati secondo gestione previdenziale di appartenenza e per le istruzioni tecniche di compilazione.
Si precisa che l’introduzione del formato ELIDE ha consentito di superare, abolendolo, l’ancoraggio alla matricola e ai codici finora in uso (DM10A e RC01A) riferiti alla ordinaria contribuzione obbligatoria da parte dell’organismo elettivo. Con la circolare n. 113/2017 è stato precisato che il soggetto versante è identificato dal codice fiscale. Nel contempo, i codici fiscali dei beneficiari permettono di individuare esattamente coloro a cui detti pagamenti sono ascrivibili.
Il pagamento infatti viene effettuato direttamente dall’assicurato solo in casi eccezionali, disciplinati dalla circolare n. 48/2002, paragrafi 1.5 e 1.6, e dal messaggio n. 150 del 25/9/2001.
In tale adempimento straordinario, non risultando più attivo il conto corrente postale citato nella circolare n. 48/2002, l’F24 ELIDE presenterà identità di codice fiscale tra soggetto versante (persona fisica anziché giuridica) e beneficiario.
Per gli ulteriori aspetti della disciplina si confermano le pregresse indicazioni fornite nelle circolari n. 81/2000, n. 48/2002 e n. 45/2005, ferme restando le innovazioni introdotte con la citata circolare n. 113/2017.
Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine (16 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’aspettativa), nel rispetto delle regole generali il medesimo pagamento è soggetto all’ordinario termine di prescrizionale quinquennale e all’aggravio delle somme aggiuntive (cfr. art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000), che matureranno dalla data di scadenza ordinaria del versamento.
Il pagamento di somme aggiuntive per ritardato pagamento costituisce condizione per l’accredito del periodo.
Nell’ipotesi consueta di adempimento per il tramite dell’organismo elettivo, l’accredito figurativo sarà disposto, in presenza di regolare domanda nei termini, a condizione che il richiedente produca i seguenti documenti:
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti:
- l’aspettativa in atto;
- la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato in servizio e i contributi dovuti per la “quota a carico” del lavoratore in conformità alla gestione di appartenenza;
- estremi e copia del pagamento con F24 ELIDE effettuato dall’organismo elettivo;
- certificazione dell’organismo elettivo attestante l’ammontare della contribuzione versata e la retribuzione assunta a base di calcolo del versato. I dati della certificazione dovranno essere conformi all’attestazione fornita dal datore di lavoro.
Permane, per l’organismo elettivo, la facoltà di utilizzare un F24 per singolo eletto oppure versare in modalità cumulativa con pagamento unico riferito a più eletti.
Nell’ipotesi eccezionale di adempimento diretto dell’assicurato dovrà essere prodotta, in aggiunta alla documentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2., anche la documentazione che attesti la sussistenza delle fattispecie contemplate dalla circolare n. 48/2002, paragrafi 1.5 e 1.6. In particolare, nel caso di “versamenti effettuati oltre il termine del 16 ottobre” dovrà essere dimostrato il permanere della nomina o carica elettiva per il tempo di cui si chiede l’accredito.
Le Strutture territoriali potranno verificare i pagamenti degli organismi elettivi (e degli assicurati), pervenuti con il modello F24 ELIDE, consultando la procedura “Incasso contributi DE.U.-T.E.F” secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 113/2017.
- Aspettativa docenti universitari per mandato elettivo
Il trattamento previdenziale previsto per l’aspettativa per mandato elettivo è stato oggetto di successivi interventi da parte del legislatore, che hanno modificato l’ordinamento nazionale.
L’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 382/1980 prevede, tra le cause di collocamento in aspettativa obbligatoria per incompatibilità, alcune ipotesi di “mandato elettivo” precisando, al successivo comma 4, che il periodo di aspettativa è utile, tra l’altro, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza secondo le norme vigenti.
A seguito della disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 22, comma 39, della legge n. 724/1994, che estende ai dipendenti pubblici l’articolo 31 della legge n. 300/1970, a decorrere dal 31 marzo 1993 a tutti i dipendenti pubblici, compresi i professori universitari, si applica il regime contributivo previsto per i dipendenti privati, valorizzando, sotto il profilo pensionistico, i periodi di aspettativa con la copertura a carico della gestione, secondo l’orientamento espresso dal Ministero del Tesoro (cfr. la circolare telegrafica Ministero del Tesoro n. 16 del 6 aprile 1995). Da tale data cessa, altresì, l’utilità dei periodi ai fini delle prestazioni di TFS.
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ha riordinato la materia afferente alla contribuzione figurativa, prevedendo all’articolo 3 l’accredito dei contributi per i periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive o cariche sindacali, di cui al citato articolo 31, secondo le modalità indicate nel comma 3 del medesimo articolo.
Si precisa altresì che l’Istituto, con circolare n. 39 del 14 marzo 2013, ha individuato quali destinatari della richiamata disciplina anche i dipendenti pubblici chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una nomina decisa da un organo elettivo e del quale il soggetto nominato segue la sorte. Ciò in considerazione che né la legge n. 300/1970 né il decreto legislativo n. 564/1996 potevano prendere in considerazione la figura dell’assessore nominato introdotta successivamente nell’ordinamento.
Tenuto conto di quanto rappresentato le Università, nelle ipotesi di aspettativa non retribuita concessa ai professori universitari per mandato elettivo ovvero nominati assessori regionali, non sono tenute ad effettuare, a decorrere dal 31 marzo 1993, alcun versamento contributivo né alla gestione pensionistica né alla gestione previdenziale ai fini del TFS, in quanto la normativa di riferimento prevede l’accredito figurativo secondo le modalità definite dal legislatore.
Le indicazioni contenute nella circolare n. 6 del 16 gennaio 2014, paragrafo 18, che prevedono tra l’altro l’obbligo di inviare la denuncia per i periodi di aspettativa indicando il codice tipo servizio 50 – “Aspettativa senza assegni docenti universitari ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.P.R. n. 382/1980” valorizzando gli elementi relativi alla gestione pensionistica, previdenziale, credito con il valore virtuale della retribuzione, non attengono ai docenti eletti membri del Parlamento Nazionale, Europeo e di Assemblea Regionale ovvero agli assessori regionali nominati, per i quali il quadro normativo di riferimento richiamato prevede la contribuzione figurativa a carico dell’Istituto previdenziale, previa istanza del lavoratore e, salvo i casi previsti dal legislatore, l’onere di versamento da parte del lavoratore della quota di contribuzione posta a suo carico.
Le Università che concedono ai professori universitari l’aspettativa per il mandato elettivo, anche nell’ipotesi di assessori regionali nominati, devono valorizzare nella denuncia contributiva relativa all’ultimo periodo di servizio utile l’elemento <CodiceCessazione> con il valore 39 “Aspettativa per mandato politico elettivo” (art. 31, L.300 del 1970). Eventuali compensi relativi al rapporto di lavoro erogati durante il periodo di aspettativa dovranno essere denunciati con l’elemento V1 PeriodoPrecedente, casuale 1. L’Università durante il periodo di aspettativa non deve inviare l’elemento E0 PeriodoNelMese in quanto il rapporto di lavoro è sospeso.
(Fonte: INPS)