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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 10963 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in tema di esonero dal servizio per scarso rendimento: “No all’esonero dal servizio per una serie di assenze giustificate però da certificati di malattia”.

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 10963/2018.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 16.2.2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l’esonero del servizio intimato il 7.2.2011 dall’…. Spa a …. per scarso rendimento ex art. 27 lett. D) dell’allegato a al R.D. n. 148 del 1931, in relazione ad una serie di assenze giustificate da certificati di malattia ma che, per il loro numero e collocazione temporale, l’azienda assumeva idonee a determinare la completa inadeguatezza della prestazione del dipendente “sul piano delle esigenze organizzative e produttive aziendali”.

La Corte territoriale, condividendo l’assunto del primo giudice, ha ritenuto che la disposizione richiamata configuri una ipotesi soggettiva di giustificato motivo di recesso quale inadempimento del lavoratore che non può discendere da malattie giustificate del medesimo.

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Inoltre la Corte ha ribadito che lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore per cui, ove il recesso sia intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto, il licenziamento si rivela ingiustificato.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

Lo scarso rendimento, ad avviso della Corte Suprema, diversamente dalle assenze per malattie, è caratterizzato da colpa del lavoratore e può consistere nella inadeguatezza qualitativa o quantitativa della prestazione, ove – per la sua configurazione – deve tenersi conto delle sole diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza e non anche quelle determinate dalle assenze per malattia e permessi.. Deve dunque considerarsi ormai superato il diverso indirizzo, espresso sempre dalla Cassazione, secondo cui lo scarso rendimento rileva indipendente dalla sua imputabilità a colpa del lavoratore.

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