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Affidamento preadottivo e adozione, indennità di maternità per la Gestione separata

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L’INPS, con la Circolare n. 66 del 2018, ha fornito istruzioni circa le condizioni e le modalità di fruizione della indennità di maternità e paternità nei casi di adozione e affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (ex art. 2, comma 26, L.n. 335/1995) a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 24 febbraio 2016.

Come è noto il D.M. 24 febbraio 2016 ha modificato l’articolo 2 del D.M.  4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura.

Vediamo insieme le Premesse alla circolare 66/2018.

Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, madri adottive o affidatarie, possono fruire dell’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 Giugno 2002 (articolo 64-bis del decreto legislativo n. 151/2001, T.U. sulla maternità e paternità – cfr. la Circolare n. 42 del 2016, par. 1), nonché secondo quanto disposto dall’articolo 13 della legge n. 81/2017.

L’articolo 2 del predetto D.M. 4 aprile 2002 è stato modificato dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016 (cfr. il messaggio n. 1614 del 13/4/2016).

La riforma, entrata in vigore a decorrere dal 20/4/2016, ha introdotto le seguenti novità:

Premesso quanto sopra, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili alle condizioni previste dal riformato articolo 2 del D.M. 4 aprile 2002.

 L’INPS ha anche precisato che la riforma non ha innovato alcunché riguardo agli affidamenti non preadottivi; per tali eventi, quindi, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono fruire della tutela di maternità/paternità di cui trattasi.

Al fine di consentire ai lavoratori in argomento la presentazione delle domande di maternità/paternità secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale, è stato aggiornato l’applicativo per l’invio telematico delle domande medesime.

Per conoscere tutti i dettagli consultare il testo integrale della Circolare n. 66 del 2018 e il suo allegato (allegato 1) disponibili cliccando sui link.

(FONTE: INPS)

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