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L’INPS, con  Circolare n. 48 del 2018 e Circolare n. 49 del 2018, ha fornito istruzioni per la verifica dei requisiti che occorre possedere per poter accedere alle assunzioni agevolate con possibilità anche di fruire del cumulo degli sgravi contributivi (v. anche Incentivo occupazione Neet per giovani, i chiarimenti INPS; e  Occupazione Mezzogiorno, le indicazioni operative INPS per l’incentivo) .

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con lo speciale pubblicato oggi (16.4.2018) dal Sole 24 Ore (Titolo: “I bonus giovani vanno al raddoppio” e “Possibilità preclusa agli incentivi per donne e over 50”; firma: O. Lacqua e A. Rota Porta).

I bonus giovani vanno al raddoppio

Sfruttare al massimo i risparmi contributivi legati ai bonus per le assunzioni, cumulando l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018 con altri incentivi è possibile per le aziende, ma verificando accuratamente i requisiti di accesso e le condizioni fissate per ciascuna misura. Con le circolari 48 e 49 del 2018, l’Inps ha diffuso le istruzioni su come cumulare gli incentivi «occupazione Neet» e «occupazione Mezzogiorno» (istituiti dai decreti direttoriali Anpal del 2 gennaio 2018) con l’esonero riferito all’occupazione giovanile stabile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge 205/2017 (le istruzioni per questo incentivo sono invece contenute nella circolare Inps 40/2018). Per cumulare i diversi bonus, innanzitutto, è necessario rispettare i presupposti che legittimano l’uso delle singole agevolazioni.
L’esonero contributivo per l’assunzione di giovani introdotto dalla legge di Bilancio 2018 è rivolto, per quest’anno, agli under 35 che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Consiste in una riduzione del 50% dei contributi dovuti, fino al limite di 3mila euro all’anno, per assunzioni o trasformazioni di rapporti a termine avvenute nel 2018.
Il bonus per i «Neet» e il «bonus Sud» consistono nell’esonero totale dei contributi dovuti dal datore, esclusi i premi e i contributi Inail, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2018, fino a un importo massimo di 8.060 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile per un ammontare di 671,66 euro.
Il datore di lavoro che soddisferà tutte le condizioni previste potrà sommare all’incentivo strutturale della legge di Bilancio 2018, la parte residua dei bonus Neet e Sud (validi per 12 mesi e nei limiti delle risorse stanziate), fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore stesso e fino a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto.
La cumulabilità è prevista poiché i bonus «Neet» e «Sud» sono strumenti introdotti dopo l’entrata in vigore della legge 205/2017 e non scatta dunque il blocco che la stessa norma prevede nei confronti di altri benefici precedentemente in vigore.
Quanto al mix tra l’agevolazione della legge 205/2017 e quella riferita ai «Neet», è l’articolo 8 del decreto direttoriale 3/2018 a prevederne il cumulo: l’incentivo spetta per l’assunzione di soggetti aderenti al programma Garanzia giovani, di età compresa tra 16 e 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione.
Per ottenere la cumulabilità con il bonus Sud, l’assunzione deve riguardare persone disoccupate in base all’articolo 19 del Dlgs 150/2015, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (articolo 13 del medesimo decreto), la propria immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Se invece il lavoratore (alla data di assunzione) ha un’età compresa tra 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), per l’accesso al beneficio è sufficiente che risulti disoccupato. L’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione «meno sviluppata» o «in transizione» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia oppure Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
In entrambi i casi di cumulo con l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018, le circolari Inps stabiliscono che il tetto massimo di esonero agevolabile per l’agevolazione Neet o Sud è pari a 5.060 euro, ottenuti da 8.060 euro totali per i due strumenti, cui va sottratto l’importo massimo di 3mila euro riconoscibile per l’esonero previsto dalla legge di Bilancio (si vedano gli esempi a lato).
Sia con il bonus «Neet», sia con il bonus «Sud», sono agevolati anche i contratti di apprendistato professionalizzante (limitatamente al periodo formativo) ma – in tutte le casistiche qui descritte – vanno osservate le precisazioni in materia di aiuti di Stato, esplicitate al punto 7, delle circolari Inps 48/2018 e 49/2018.
Infine, tutti i bonus citati non hanno riflessi sui premi e contributi Inail, che sono esclusi dalle agevolazioni.

GLI ESEMPI

Quali incentivi si possono cumulare per l’assunzione di diverse tipologie di lavoratori

ESONERO 2018 E BONUS NEET 

IL CASO

Un’azienda vuole assumere a tempo indeterminato un giovane di 27 anni aderente al programma Garanzia giovani che non è mai stato occupato a tempo indeterminato. Può fruire dell’esonero contributivo 2018 e del bonus riferito ai Neet? 

LA SOLUZIONE

Sì. I due incentivi sono cumulabili. L’incentivo «occupazione Neet» è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) nel limite di 8.060 euro su base annua

ESONERO 2018 E BONUS SUD 

IL CASO

Un’azienda con sede in Calabria vuole assumere a tempo indeterminato un soggetto di 33 anni, disoccupato da oltre sei mesi. Considerando che il soggetto non è mai stato titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore può usufruire dell’esonero contributivo per i giovani e del bonus Sud?

LA SOLUZIONE

Sì. L’assunzione secondo le regole della legge di Bilancio 2018 consente al datore di accedere anche al bonus Sud. Quest’ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, sempre esclusi premi e contributi Inail, nel limite di 8.060 euro su base annua

APPRENDISTATO E BONUS NEET

IL CASO 

Un’azienda vuole instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante con una persona di 28 anni, iscritta a Garanzia giovani. È possibile cumulare le agevolazioni contributive previste per l’apprendistato con il bonus «Neet»?

LA SOLUZIONE

Sì. Il bonus «Neet» può essere riconosciuto per l’apprendistato professionalizzante, solo durante il periodo formativo. Se il rapporto di apprendistato ha una durata di 12 mesi o superiore, la misura dell’incentivo è quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato

APPRENDISTATO E BONUS SUD

IL CASO 

Un’azienda con sede operativa in Molise vuole assumere un giovane di 20 anni, disoccupato, con un contratto di apprendistato professionalizzante. L’azienda vorrebbe fruire delle agevolazioni contributive legate all’apprendistato e del bonus Sud. È possibile?

LA SOLUZIONE

Sì, il bonus Sud può essere riconosciuto anche in caso di instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante, con applicazione solo per il periodo formativo. Se il rapporto di apprendistato ha durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella per i rapporti a tempo indeterminato

Possibilità preclusa agli incentivi per donne e over 50

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 per favorire l’occupazione giovanile, oltre che con i bonus «Neet» e «Sud», è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica. La circolare Inps 40/2018 ha passato in rassegna alcune situazioni di cumulo, nelle quali bisogna contemperare le regole previste per ciascuna misura.
L’esonero è cumulabile, ad esempio, con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili previsto dall’articolo 13 della legge 68/1999: in questo caso, occorre però considerare che, a differenza dell’esonero contributivo, il beneficio a vantaggio dei lavoratori con disabilità è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale.
La cumulabilità scatta anche con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi (articolo 2, comma 10-bis, della legge 92/2012), pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento: in questa ipotesi bisogna tenere conto del fatto che, a differenza del nuovo esonero, la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge Fornero è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis”.
La cumulabilità del beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2018 con altri benefici è coerente anche con i principi generali e con gli indirizzi che regolano i fondi strutturali e di investimento europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione europea hanno un carattere aggiuntivo rispetto alle politiche nazionali degli Stati membri.
Per quanto riguarda, invece, le forme di agevolazione all’assunzione più diffuse, l’esonero contributivo per i giovani non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.
La circolare Inps 40/2018 conferma che – come già previsto per gli esoneri introdotti dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 – è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero destinato ai giovani per la trasformazione a tempo indeterminato (se ci sono i requisiti previsti).
La stessa circolare precisa che l’esonero non può essere applicato per i lavoratori assunti e inviati in Paesi extra Ue non convenzionati con l’Italia dal punto di vista previdenziale.
Infine, l’esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva destinata ai datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per l’edilizia.

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