La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9126 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Legittimo il licenziamento dell’autista delle autolinee regionali che fa piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, irrilevante il riconoscimento della lieve entità” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 13.4.2018).
Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 9126/2018.
La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale …, dipendente con mansioni di autista della società … s.p.a., aveva chiesto accertarsi la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera in data 17.1.2013.
Il giudice di appello ha fondato la valutazione della gravità della condotta addebitata al dipendente osservando che: a) dalla sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. era emerso che l’imputazione in sede penale del .. non aveva riguardato solo la coltivazione di un numero modesto di piantine, nelle adiacenze della casa di abitazione, ma anche la coltivazione e detenzione a fini di spaccio – seppure con riconoscimento della ipotesi di tenuità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; b) il comportamento del dipendente risultava rilevante ai fini dello svolgimento delle mansioni di autista alla guida di automezzi pesanti sulla pubblica via (proprie della qualifica del .., autista di linea), anche in considerazione di specifiche fattispecie di reato collegate alla guida sotto l’influenza di stupefacenti; c) la società datrice di lavoro avrebbe potuto essere chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., delle condotte di guida del …; d) la condizione di consumo di stupefacente, sia pure del tipo “leggero”, detenuta in quantità e circostanze di tempo e di luogo incompatibili con l’ipotesi del consumo non abituale (da sola sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada) – attestata dalla sentenza di patteggiamento (anche a non volere considerare l’attività di spaccio pure oggetto di imputazione) – configurava, pertanto, giusta causa di licenziamento tenuto conto del fatto che il …. era addetto alla guida di automezzi adibiti al trasporto di persone, mansioni che richiedevano particolare attenzione e lucidità.
Avverso tale decisione proponeva ricorso il lavoratore, che veniva però rigettato dalla Suprema Corte.