La Sezione Lavoro, della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 8772 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “nel contratto di part-time verticale ciclico – ai fini del riconoscimento contributivo per la maturazione del diritto alla pensione – fanno fede anche i periodi di tempo in cui il lavoratore non ha operato” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 11 aprile 2018).
Vediamo insieme i fatti di causa di cui all’ordinanza 8772/2018.
Con sentenza in data 14 maggio 2012, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimato al riconoscimento dell’anzianità contributiva, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di … s.p.a., tenuto conto dei periodi di sosta lavorativa in conseguenza del rapporto di lavoro part time verticale ciclico, con tutte le conseguenze di legge in ordine alla data di maturazione del diritto alla pensione.
Avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, lamentando la violazione – tra gli altri – dell’art. 7, comma 1, della L.n. 638/1983, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il rapporto di lavoro, svoltosi alle dipendenze della … s.p.a., dal 1° gennaio 1992 al 31 gennaio 2000, con le modalità del part-time verticale ciclico e poi in part-time dal 1° gennaio 2002, consentisse l’accesso al trattamento pensionistico, con riconoscimento dell’anzianità contributiva anche per i periodi dell’anno senza prestazione lavorativa, né versamento di retribuzione e di contribuzione previdenziale. In pratica, ad avviso dell’INPS, in base al suddetto articolo 7, le modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, ai fini pensionistici, non possono che riferirsi ai periodi in cui vi sia stato effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, con corresponsione della retribuzione e della contribuzione previdenziale, senza possibilità alcuna di spalmare su tutto l’anno, e quindi anche sui periodi non lavorati, i contributi versati per i periodi lavorati.
La Corte Suprema, invece, ha riconosciuto, in tema di efficacia ai fini pensionistici dei periodi non lavorati in caso di part-time verticale, il diritto dei lavoratori, in part-time verticale ciclico, all’inclusione anche dei periodi non lavorati nell’anzianità contributiva, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.
La Corte Suprema ha quindi rigettato il ricorso proposto dall’INPS.