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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8784 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “No al riconoscimento della retribuzione per le mansioni superiori in caso di mancato possesso del titolo abilitativo (infermiere professionale)” (Dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore del 11 aprile 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 8784/2018.

La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, ha accolto il ricorso di .. e altre tre, rivolto al riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione relativa allo svolgimento di mansioni superiori. Che le appellanti, tutte dipendenti dell’Ospedale di … inquadrate con la qualifica di “infermiere generico” svolgevano di fatto le mansioni di infermiere professionale, alternandosi con questi ultimi in ragione della cronica carenza di personale.

La Corte territoriale, avendo ritenuto raggiunta la prova dello svolgimento delle superiori mansioni mediante l’escussione di testimoni, ha rilevato che l’ASL aveva specificamente contestato non già il fatto in sé, quanto la circostanza che lo svolgimento delle mansioni superiori si fosse realizzato in assenza di un atto formale di conferimento delle stesse da parte dell’amministrazione sanitaria. Che tuttavia, tale carenza formale non poteva ritenersi ostativa all’estensione dell’art. 2126 cod. civ. nei confronti degli appellanti, in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale considera pienamente applicabile il diritto alla corresponsione della maggiore retribuzione per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, al pubblico impiego contrattualizzato.

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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ASL di Avezzano, che veniva accolto dalla Corte Suprema.

Per quel che qui interessa, e cioè la mancanza del titolo abilitativo in caso di svolgimento di mansioni superiori, la Corte Suprema ha avuto modo di affermare che per le professioni sanitarie, la carenza del titolo abilitativo specifico e della relativa iscrizione all’albo producono la totale illiceità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e rendono inesigibile il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.. La differenza della valutazione del legislatore si apprezza nel confronto con altre professioni a rilevanza pubblicistica, quale quella giornalistica, impropriamente menzionata dai controricorrenti (cioè i lavoratori), dove la mancanza di licenza o abilitazione non va ad incidere sull’oggetto o sulla causa del contratto, ma si limita a caratterizzare una forma di illegalità derivante dalla carenza di un requisito estrinseco. Ad avviso della Corte Suprema esiste uno stretto legame tra la richiesta del titolo di studio abilitante da parte della legge e l’incidenza dell’attività sanitaria sulla salute e sicurezza pubblica e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, “… qualora il contenuto e le mansioni di una qualifica discendano dalla legge professionale, in ordine al possesso di un determinato titolo di studio per l’esercizio di una professione, non può considerarsi utile ai fini del conseguimento di una tale qualifica (superiore) l’espletamento di mansioni che la legge professionale stessa riservi esclusivamente a chi è in possesso di quello specifico titolo di studio, atteso che, con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 2126 cod. civ., l’attività eventualmente svolta si pone come illecita perché in violazione di norme imperative attinenti all’ordine pubblico e poste a tutela della generalità dei cittadini non già del prestatore di lavoro”. La Corte ha quindi affermato che, in tale ipotesi, il diritto alla maggiore retribuzione non può dirsi spettante, perché l’attività del personale infermieristico risulta regolata da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico.

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