La Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8407 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Illegittimo il licenziamento della commessa di un supermarket che non impedisce ad un’altra dipendente di compiere dei furti. Dagli atti risultava che la lavoratrice aveva avvertito i capi delle azioni illecite e che il comportamento della dipendente infedele era noto a tutti senza che nessuno fosse intervenuto” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 6.4.2018).
Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 8407 del 2018.
Con sentenza n. 34/2015, depositata il 18 settembre 2015, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato alla sig.ra … …, con lettera del 3 aprile 2012, da Spesa Intelligente S.p.A. per non avere la dipendente impedito, nelle date del 5 e 6 marzo 2012, che altra lavoratrice, alla stessa gerarchicamente sottoposta, sottraesse diversi sacchi di pellet dal punto vendita.
La Corte escludeva che sulla lavoratrice gravasse altro obbligo nei confronti del datore di lavoro, oltre quello di avvertire i propri superiori (obbligo, quest’ultimo, che nella specie risultava assolto, in entrambe le occasioni), non potendosi richiedere al dipendente in servizio di contestare verbalmente ad un sottoposto la commissione di un reato.
In particolare la Corte Suprema precisava che la lavoratrice aveva provveduto ad avvisare dell’accaduto (furto commesso dalla collega) sia il capo settore (in data 5.3.2012) che l’assistente di filiale (in data 6.3.2012), senza peraltro che alcuno intervenisse per conto dell’azienda o desse indicazioni sulle iniziative da prendere. L’azienda infatti, pur essendo a conoscenza dei furti commessi dalla dipendente infedele, non aveva preso alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti.
Proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con condanna altresì delle spese di lite.