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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8411 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: la non tempestività della contestazione disciplinare non inficia la legittimità del licenziamento.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con l’articolo pubblicato oggi (6.4.2018) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (firma: G. Piagnerelli; Titolo: “L’intempestività della contestazione non rende sempre illegittimo il licenziamento”) che di seguito riportiamo.

Il licenziamento si considera legittimo anche se la contestazione non ha il carattere dell’immediatezza. Questo perché – precisa la Cassazione con la sentenza n. 8411 del 2018 – possono esserci dei casi in cui per poter formulare i capi d’imputazione occorre più tempo in funzione della mole di elementi da acquisire e analizzare.

I fatti – La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui una dipendente di banca era stata licenziata per giusta causa a seguito di condotte decisamente gravi quali aver aperto 22 conti correnti senza effettuare i controlli sull’affidabilità dei nominativi, aver concesso prestiti a persone con documenti carenti o contraffatti in ordine alla loro situazione economica, aver attribuito valutazioni positive a persone risultate insolventi e altro. La lavoratrice in appello ha eccepito l’irregolarità della procedura non dettata dall’immediatezza della contestazione. E sul punto ricordano i Supremi giudici è orientamento consolidato quello secondo cui in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra un elemento costitutivo del diritto di recesso riflettendo l’esigenza dell’osservanza della regola della correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto. Di conseguenza l’interesse del datore di lavoro all’acquisizioni di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo a una pronta ed effettiva difesa sicchè ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida. Questo principio, tuttavia, si legge nella sentenza non può valere sempre e comunque. Ci sono dei casi, infatti, in cui si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale.

Conclusioni – Proprio nel caso in esame già la Corte territoriale aveva rilevato che il tempo impiegato dalla denuncia penale alla contestazione degli addebiti era dipeso da diverse circostanze quali l’esigenza di valutare entro un termine ragionevole la vicenda penale, la complessità delle posizioni, la mole dei documenti da esaminare relativamente a più anni e i dipendenti coinvolti. Il ritardo, quindi, è stato procurato dalle molteplici indagini da effettuare proprio per non pendere una decisione avventata nei confronti della ricorrente. In definitiva il licenziamento è stato considerato legittimo ed è stato respinto il ricorso del dipendente.

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