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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 6896 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto: “Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti di recarsi in trasferta ” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 21.3.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 6896/2018.

Con ricorso al Tribunale di Foggia, …, operaio alle dipendenze della … srl dal 20.11.2000, conveniva in giudizio la società per sentir accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli in data 18.10.2005. Il Tribunale accoglieva la domanda rilevando che rispetto ai fatti contestati (e cioè al rifiuto di recarsi in trasferta presso il cantiere di …), espunta ogni valutazione in ordine a due episodi precedenti dello stesso tipo non formalmente contestati, la sanzione del licenziamento fosse nel complesso sproporzionata. Proposta impugnazione da parte della società, la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, riteneva, al contrario, giustificato il licenziamento. Al riguardo sottolineava, sulla base dell’esito di una disposta c.t.u., che le condizioni fisiche del lavoratore, addotte a sostegno del rifiuto di recarsi in trasferta, non fossero risultate tali da impedirgli l’allontanamento dal nucleo familiare per la durata della trasferta. Evidenziava, inoltre, che, sia pure in modo generico, la recidiva fosse stata contestata dalla società al dipendente così da provocarne il contraddittorio in sede disciplinare e comunque riteneva che il pregresso comportamento (ancorché non contestato e sanzionato) rilevasse ai fini della valutazione complessiva della gravità dell’inadempienza. Sosteneva che, pur se l’art. 18 (rectius 17) del c.c.n.l. settore legno prevedeva la sanzione conservativa in caso di trasgressione all’osservanza delle norme di cui al medesimo contratto o di commissione di atti in pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al puntuale andamento del lavoro e pur se ai sensi della lettera h) dell’art. 19 (rectius 18) del medesimo c.c.n.l. il licenziamento poteva scattare solo in caso di recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate dall’art. 18 (rectius 17) “quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione”, nella specie i comportamenti contestati al … fossero connotati da particolare gravità. Ciò specie alla luce del contratto di assunzione e dell’espressa clausola di accettazione della disponibilità a trasferte periodiche presso cantieri esterni, trasferte che, pertanto, rappresentavano un elemento essenziale della prestazione lavorativa. Contro la sentenza di appello ricorre … con sei motivi. La società è rimasta intimata.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 6896/2018, ha rigettato il ricorso.

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