Licenziamento illegittimo quello intimato al lavoratore in una procedura collettiva, se il datore di lavoro non tiene in considerazione la professionalità acquisita dal dipendente e la possibilità di assegnarlo a mansioni differenti. È quanto deciso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 6147 del 2018.
Vediamo insieme i fatti di causa con l’articolo pubblicato oggi (15.3.2018) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: G. Piagnerelli; Titolo: “Licenziamento illegittimo se il lavoratore è in grado di svolgere mansioni diverse) che di seguito riportiamo.
Illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore nell’ambito di una procedura collettiva quando in concreto non venga esaminata la professionalità del dipendente e la sua attitudine a svolgere mansioni differenti. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6147/2018.
Licenziamenti collettivi – La Corte ha osservato come in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a un’unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Il datore di lavoro, però, non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta illegittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative, spettando – in ogni caso – ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.
Conclusioni – Nel caso concreto la Corte d’appello con valutazione (non sindacabile in sede di illegittimità) aveva accertato – sulla base delle risultanze istruttorie – che il soggetto licenziato si fosse occupato anche dell’informazione scientifica di farmaci di natura ginecologica, risultando quindi anche addetto ai farmaci di settore diverso da quello di appartenenza.