Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 10424 del 2018, ha reso un importante principio in tema di omesse ritenute contributive a seguito della depenalizzazione del reato stabilendo che la soglia di punibilità deve essere individuata con “riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)”.
Vediamo nel dettaglio la questione delle omesse ritenute con l’articolo pubblicato oggi (8.3.2018) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: G. Negri; Titolo: “Omesse ritenute, pesano le scadenze dei contributi”) che di seguito riportiamo.
La Cassazione mette i paletti, almeno cronologici, al omesso versamento delle ritenute. Questione assai rilevante dopo la depenalizzazione del gennaio 2016 che ha ristretto l’area della rilevanza penale alle condotte di omissione superiore a 10.000 euro all’anno. Le Sezioni unite penali, con la sentenza n. 10424 depositata ieri, hanno infatti fissato il principio di diritto in base al quale la soglia di punibilità deve essere individuata con «riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)».
Le Sezioni unite ricordano che è vero che il debito previdenziale nasce in seguito al pagamento delle retribuzioni, al termine di ogni mensilità, ma è altrettanto vero che la condotta del mancato versamento assume rilevanza solo con quando è trascorso il termine di scadenza individuato dalla legge, «sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell’anno e che vanno quindi dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese di dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)».
Una soluzione che alle Sezioni unite appare preferibile, anche alla luce di altri aspetti rilevanti, come, per esempio, osserva la sentenza, le modalità di inoltro per via telematica delle denunce mensili con i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, oggi effettuata attraverso il sistema Uniemens che ha progressivamente sostituito le modalità di invio delle informazioni precedentemente contenuti nei modelli DM10. Una procedura che prevede un controllo di congruità delle dichiarazioni con possibilità di correzione e rettifica. «Ne consegue che anche sulla base di tali adempimenti può compiutamente definirsi l’ammonatre del debito contributivo, attraverso un sistema, per così dire, fluido, che in alcuni casi consente l’esatta individuazione degli importi dovuti solo all’esito di determinati calcoli».
La conclusione raggiunta è poi quella senza dubbio più gradita all’Inps che in via preliminare avviò sul punto un confronto con il ministero del Lavoro e con la Procura di Roma. In questo contesto si arrivò alla conclusione di dovere riconoscere nella nuova fattispecie un reato che potrebbe anche configurarsi a formazione progressiva e a consumazione prolungata. Con quest’ultimo aspetto che portò a ritenere che il rispetto della struttura annuale dell’illecito imponesse di contenere entro l’arco temporale dell’anno civile non soltanto l’importo omesso, ma anche la condotta omissiva.