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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 5065 del 2018 ha stabilito che “ai fini del superamento della soglia dimensionale il limite massimo che non deve essere superato è quello di un terzo dei dipendenti non apprendisti” affinché l’ impresa artigiana possa fruire dei benefici fiscali (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 6.3.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 5065/2018.

Il … proponeva opposizione ad un verbale ispettivo con cui l’INPS aveva accertato che la sua impresa aveva superato i limiti dimensionali artigianali previsti dall’art. 4 della legge n. 443 del 1985, con conseguente perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali;

L’opposizione veniva rigettata e quindi il … proponeva appello che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Venezia (sentenza del 24.8.2011). La Corte territoriale rigettava l’impugnazione interpretando detto articolo 4 nel senso che nel numero dei lavoratori occupati dovessero ricomprendersi tutti i lavoratori a domicilio impiegati, ove gli stessi per numero avessero superato la proporzione di un terzo dei dipendenti occupati nell’impresa artigiana.

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Il … avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione basato su cinque motivi. Resisteva l’INPS con controricorso.

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, sul presupposto che – come sopra – per il computo ai fini di valutare il superamento del limite dimensionale, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello di Venezia, occorre effettuare il raffronto col numero dei dipendenti non apprendisti impiegati nell’azienda.

Infatti, la norma dell’art. 4 della L.n. 443/1985, dopo aver precisato che l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i limiti di ordine numerico dei dipendenti come stabiliti alle successive lettere a), b), c), d), e) della stessa disposizione, contemplanti i vari tipi di attività svolta dall’impresa artigiana (non in serie, in serie, settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura, trasporto, costruzioni edili), individua quali sono le categorie di persone che devono essere computate o meno ai fini del calcolo dei predetti limiti e tra queste prevede al n. 2 del successivo comma i lavoratori a domicilio di cui alla L.n. 877/1973, prescrivendo che gli stessi non sono computati, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana.

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