L’INPS, con la Circolare n. 37 del 2018, ha fornito istruzioni sul recupero delle somme nel caso di Tfr versato per errore al Fondo di tesoreria dell’Istituto da aziende non tenute a tale obbligo.
Per saperne di più, oltre al testo della circolare n. 37 del 2018, riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (2.3.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: B. Massara; Titolo: “Due vie per il Tfr versato per errore. L’Inps lo pagherà al dipendente o lo restituirà al datore di lavoro”).
Ecco l’articolo.
Le aziende in situazione di regolarità contributiva potranno recuperare tutto il Tfr indebitamente versato al Fondo di tesoreria dell’Inps, mentre quelle irregolari potranno ottenere il rimborso dei versamenti degli ultimi 10 anni.
Dopo quasi due anni di attesa (si veda il Sole 24 Ore del 15 marzo 2017), l’istituto, con la circolare 37/2018, fornisce indicazioni in merito alla gestione del contributo Tfr versato dalle aziende non tenute a tale obbligo, in quanto prive dei requisiti prescritti dall’articolo 1 del decreto interministeriale 30 gennaio 2007.
I requisitiTali requisiti, descritti nella circolare 70/2007, consistono nella natura privata del datore di lavoro (compresi gli enti pubblici economici e quelli privatizzati) e nella dimensione aziendale minima (media) pari a 50 dipendenti (al 31 dicembre 2006 ovvero alla fine dell’anno solare di inizio di attività per le aziende successivamente costituite).
Le aziende in possesso di tali requisiti sono state identificate dall’Inps con il codice di autorizzazione 1R, a seguito di specifica dichiarazione aziendale avente a oggetto il requisito dimensionale. Sfortunatamente solo nel 2016 l’Inps ha accertato che il Tfr è stato versato anche da aziende non tenute all’obbligo, alcune delle quali prive del codice di autorizzazione 1R, mentre altre con regolare attribuzione.
La situazione attualePer le aziende da sempre prive del codice 1R, che fino a maggio 2016 hanno trasmesso gli uniemens previa forzatura (consentita) degli stessi, non saranno necessarie ulteriori verifiche (in quanto il successivo invio è stato inibito dal messaggio 208/2016), mentre per quelle in possesso del codice 1R occorrerà effettuare ulteriori accertamenti, previa comunicazione da parte delle aziende (e dei rispettivi intermediari) dell’insussistenza dei requisiti. Se tale verifica (che dovrebbe concludersi a maggio 2018) confermasse l’insussistenza del requisito, l’Inps procederà alla revoca del codice 1R, con conseguente venir meno dell’obbligo di versamento.
Il recuperoPiù complessa è invece la procedura per il recupero delle somme indebitamente versate. A tale fine l’Inp suddivide tutte le aziende (indipendentemente dal possesso del codice 1R) in due categorie: quelle con regolarità contributiva e quelle irregolari.
Alle aziende “virtuose”, in possesso della regolarità contributiva, o che si regolarizzino entro 15 giorni dalla ricezione della specifica comunicazione da parte dell’istituto, verrà attribuito il codice di autorizzazione 7W (aziende con meno di 50 addetti, ma con lavoratori con Tfr versato al fondo), che comporterà che il Tfr conferito non sarà rimborsato al datore di lavoro, ma pagato direttamente dall’Inps al dipendente.
Il datore di lavoro dovrà comunicare la richiesta ricevuta dal dipendente all’Inps che, previa verifica, erogherà la prestazione o comunicherà il rigetto nel termine di 30 giorni. In caso di richiesta di anticipazione, l’istituto erogherà solo gli importi che non trovano capienza con il Tfr accantonato in azienda.
Per le aziende prive di regolarità contributiva, e che non si adegueranno nel termine di 15 giorni dalla richiesta, invece, non sarà rilasciato il codice 7W, con la conseguenza che l’obbligo di erogazione del Tfr rimane integralmente in capo al datore di lavoro (anche per la quota già versata al Fondo di tesoreria).
Queste aziende irregolari potranno recuperare quanto versato all’Inps nei termini della prescrizione decennale (in quanto versamento indebito). Il rimborso di queste somme sarà effettuato dall’Inps al netto del recupero delle misure compensative secondo l’articolo 10 della legge 203/2005 indebitamente conguagliate e dei relativi interessi e sanzioni civili (mentre nessun interesse attivo è riconosciuto dall’Inps sulle somme indebite ricevute), e previo rinvio dei flussi uniemens rettificati.
Infine nella circolare l’istituto si preoccupa dei lavoratori trasferiti, secondo l’articolo 2112 del codice civile da aziende a cui è stato attribuito il codice 7W, chiarendo che, nel caso il nuovo datore di lavoro non sia tenuto al versamento al Fondo di tesoreria, sarà l’Inps a erogare direttamente la quota di Tfr accantonata presso l’istituto stesso dal precedente datore di lavoro.