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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 4883 del 2018, ha stabilito che è “ritorsivo il licenziamento deciso dalla società per giusta causa con l’accusa al lavoratore di simulare la malattia, se è dimostrato che la malattia è reale e c’è stato un precedente rifiuto del lavoratore di accettare una transazione economica finalizzata ad ottenere le sue dimissioni” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 ore del 2 marzo 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa, come risultano dalla sentenza 4883/20187.

La Corte d’appello di Cagliari confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva dichiarato nullo, per il suo carattere ritorsivo, il licenziamento intimato per giusta causa in data 25.9.2010 dalla … s.r.l. nei confronti di …., e condannato la società alla reintegra di quest’ultimo nel posto di lavoro.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale, all’esito dello scrutinio del materiale probatorio acquisito, dopo aver rimarcato che il recesso datoriale era stato intimato per avere il lavoratore simulato lo stato di malattia iniziato il 4.8.2010, ha ritenuto che fosse stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo della parte datoriale avverso il diniego del .. di rassegnare le proprie dimissioni, alle quali era stato indotto dalla società, onde porre fine al rapporto di lavoro inter partes, ormai significativamente deteriorato.

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Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro affidato a quattro motivi (il primo e il secondo: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c. nonché dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo n. 3, c.p.c.; con il terso motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 comma 1 c.c. ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.; con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 115-116, comma 1, c.p.c., nonché dell’art. 2110 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.). Ha resistito con controricorso il lavoratore.

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Per conoscere nel dettaglio tutta la vicenda, consultare la sentenza 4883 del 2018, disponibile cliccando sul link.

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