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La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 5 del 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla CIGS per il Settore Editoria.

Ecco il comunicato del Ministero del Lavoro.

​Con il Decreto legislativo n. 69 del 15 maggio 2017, è stato introdotto all’interno del corpo normativo del Decreto legislativo n. 148 del 2015, l’articolo 25-bis in materia di disposizioni particolari per le imprese dell’editoria, i cui criteri per il riconoscimento dei relativi trattamenti di CIGS sono dettati dal Decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017.

A seguito di ciò, con la circolare n. 5 del 2018, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione precisa che ai trattamenti di CIGS riguardanti l’editoria, per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018 – a condizione che pure la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data – si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all’applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi CIGS.

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Pertanto, i trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e  le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime previste ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 4 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 e i trattamenti richiesti anteriormente al 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018.

I periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non saranno computati ai fini della durata massima complessiva di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015.

Per saperne di più sui trattamenti CIGS relativi al Settore Editoria, consultare la circolare n. 5 del 2018 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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