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L’INPS, con il Messaggio n. 696 del 2018, ha fornito informazioni circa la presentazione delle istanze per ottenere i benefici previsti per l’esposizione all’amianto (art. 1, comma 246, L.n. 205/2017).

Al riguardo si legge quanto segue nel messaggio 696/2018.

Nel supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al  bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

 L’articolo 1 della richiamata legge, al comma 246, modifica in parte quanto previsto dall’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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 La disciplina novellata dispone che “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

I benefìci previdenziali sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.

I benefìci previdenziali sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 10,2 milioni di euro per l’anno 2018, 12,8 milioni di euro per l’anno 2019, 12,7 milioni di euro per l’anno 2020, 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, 12,2 milioni di euro per l’anno 2022, 11,6 milioni di euro per l’anno 2023, 8,3 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.

L’erogazione della prestazione è subordinata ad uno specifico monitoraggio, effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, in relazione ai limiti annuali di spesa.

Per tutte le altre informazioni circa la trasmissione telematica della domanda di verifica delle condizioni per l’accesso ai benefici previdenziali, consultare il Messaggio n. 696 del 2018, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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