Sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che introdurrà rilevanti novità per le agenzie di intermediazione e somministrazione di manodopera, soprattutto sotto il profilo dei requisiti organizzativi che dovranno d’ora in poi possedere.
Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta con l’articolo pubblicato oggi (14.2.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: G. Falasca; titolo: “Requisiti più elevati per le agenzie”) che di seguito riportiamo.
In arrivo un inatteso salasso per le piccole agenzie di somministrazione e di intermediazione di manodopera.
Il decreto ministeriale attuativo dell’intesa Stato Regioni firmata il 21 dicembre 2017- in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – introduce, infatti, un sostanzioso appesantimento dei requisiti organizzativi richiesti alle agenzie per il lavoro, appesantimento che non avrà un impatto rilevante per gli operatori medio-grandi, mentre potrebbe generare un forte incremento di costi a carico delle imprese con dimensioni ridotte.
Il decreto, infatti, innalza – portandolo da quattro a sei – il numero minimo di sedi operative che ciascuna agenzia deve possedere per ottenere e mantenere l’autorizzazione a svolgere le attività di somministrazione di manodopera e intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Le sedi – come in precedenza – devono essere distribuite su almeno quattro diverse regioni.
Il decreto definisce le sedi come strutture «operative adibite a sportello», chiarendo che deve trattarsi di locali che garantiscono una fascia minima di apertura al pubblico non inferiore a 20 ore settimanali e presso ciascuna sede operativa devono essere presenti almeno due operatori.
Il nuovo decreto precisa anche – con una formula che non mancherà di generare equivoci, in relazione agli effetti che può generale sull’inquadramento del personale – che per ogni unità organizzativa dovrà essere indicato un responsabile «anche con funzioni di operatore».
Inoltre i locali adibiti allo svolgimento dell’attività dovranno essere conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente e dovranno essere muniti di attrezzature, spazio e materiali «idonei allo svolgimento dell’attività, in coerenza con il servizio effettuato».
All’esterno dei locali dovranno essere indicati – ove presenti – gli estremi del provvedimento di accreditamento e il tipo di servizi al lavoro che si possono erogare.
L’accreditamento è il meccanismo mediante il quale un operatore viene “abilitato” dalla Regione o dall’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) a erogare, per conto di un committente pubblico, un servizio al lavoro, nozione aperta che include tutte le attività di volta in volta definite dalla normativa locale o nazionale. Diverso è il provvedimento di autorizzazione, che consente a un’agenzia per il lavoro di erogare alcuni specifici servizi previsti dalla legge (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, outplacement) in concorrenza con gli altri operatori e senza necessità di raccordarsi con la pubblica amministrazione.
Le regole contenute nel decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovranno essere rispettate da tutti i soggetti che presenteranno la domanda di autorizzazione successivamente. Invece per le agenzie già autorizzate le nuove regole (con i maggiori costi che ne derivano) dovranno essere applicate solo dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.