L’INPS, in occasione del 17° Forum lavoro e fiscale, ha precisato che il bonus contributivo, introdotto dalla legge di bilancio 2018, potrà essere applicato anche alle assunzioni senza tutele crescenti.
Vediamo più nel dettaglio quanto precisato dall’INPS al Forum lavoro con l’articolo pubblicato oggi (1.2.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Cannioto e G. Maccarone; Titolo: “Bonus assunzione triennale anche senza tutela crescenti”) che di seguito riportiamo.
Ecco l’articolo.
Il bonus contributivo triennale introdotto dalla legge di bilancio 2018 sarà riconosciuto anche a fronte di un contratto di assunzione che prevede l’applicazione del “vecchio” articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Questa una delle risposte fornite dall’Inps in occasione del 17° Forum lavoro/fiscale, organizzato dalla Fondazione studi e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, a cui sono intervenuti anche rappresentanti del ministero del Lavoro, dell’agenzia delle Entrate, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Anpal.
Per il nuovo esonero contributivo, la norma prevede la concessione dello sgravio solo in relazione ad assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto a tutele crescenti. Tuttavia, con accordo individuale, si può prevedere che le parti possano optare per l’applicazione della tutela dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori ante Jobs act. Secondo l’Inps, il richiamo al contratto a tutele crescenti introdotto dal Dlgs 23/2015 deve intendersi in senso atecnico e limitato ai soli contratti a tempo indeterminato e quindi il bonus sarà riconosciuto anche con il “vecchio” articolo 18.
Il bonus Sud, previsto dalla legge di bilancio 2018 e disciplinato dal decreto Anpal 2/2018, ha una regolamentazione autonoma rispetto a quella prevista per l’accesso all’agevolazione contributiva triennale. Le condizioni di accesso al bonus sono contenute nell’articolo 2 del decreto Anpal e tra queste, non figura l’assenza, in capo al lavoratore da assumere, di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ne consegue che sarà possibile fruire dell’esonero contributivo totale, nel limite annuo di 8.060 euro, anche se il lavoratore assunto sia stato precedentemente occupato in modo stabile, purché, oltre alle condizioni anagrafiche fissate dalla norma, il lavoratore sia anche disoccupato, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del Dlgs 150/2015.
L’interessato, quindi, deve aver dichiarato, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego.
L’Inps è stato chiamato a pronunciarsi anche in merito all’incentivo in favore dei datori che assumono lavoratori che fruiscono del voucher previsto dal nuovo accordo di ricollocazione disciplinato dall’articolo 1, comma 136 della legge di bilancio 2018. Si tratta di un esonero dal versamento del 50% dei contributi a proprio carico (premio Inail escluso), nel limite di 4.030 euro annui rivalutabili, importo che, secondo l’Inps, in caso di assunzione part time, è proporzionalmente ridotto, in analogia con quanto stabilito per precedenti misure incentivanti.
Infine la legge di bilancio ha aumentato il “ticket sui licenziamenti collettivi”, effettuati da aziende in area Cigs, elevandolo dal 41% al 82% del massimale Naspi. L’incremento del contributo opera per i licenziamenti collettivi eseguiti, a seguito di procedure avviate in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, dopo il 20 ottobre 2017. L’Inps ha precisato che la data coincide con quella di ricezione da parte dei sindacati, le Rsa/Rsu della comunicazione dei lavoratori in esubero che ha dato il via alla procedura di licenziamenti collettivi.