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La III Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 3662 del 2018, ha stabilito in tema di omesse ritenute contributive che la parziale depenalizzazione che consente anche la rimessione in termini (3 mesi per provvedere al versamento di quanto dovuto) non produce effetti sulla causa di non punibilità.

Per comprendere meglio la decisione della Corte Suprema, riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (30.1.2018) dal Sole 24 Ore (firma: G. Negri; Titolo: “Per le omesse ritenute non punibilità bloccata”).

Ecco l’articolo.

La parziale depenalizzazione delle omesse ritenute non ha effetti sulla causa di non punibilità. L’entrata in vigore del decreto 8 del 2016, cioè, con il quale si sono esclusi dall’area della rilevanza penale gli omessi versamenti al di sotto dei 10.000 euro annui, non ha come conseguenza di fare ripartire i tre mesi di tempo di solito previsti per il pagamento del dovuto con l’effetto conseguente di non punibilità. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 3662/2018 della Terza sezione penale con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla difesa di un imprenditore condannato in appello.

Tra i motivi di impugnazione, la difesa aveva puntato anche sulla tesi per cui il varo dell’operazione di depenalizzazione ha tra gli effetti anche la rimessione in termini, per un ulteriore decorso, del periodo di 3 mesi fissato per poter usufruire della causa di non punibilità in caso di pagamento di quanto previsto.

Per la Cassazione, tuttavia, il motivo non è sostenibile in assenza di una disposizione che lo preveda espressamente. La modifica introdotta all’inizio del 2016 con l’esclusione dall’area penale delle omissioni al di sotto dei 10.000 euro (che restano punibili sul piano amministrativo) ha conservato la stessa sanzione penale per le infrazioni sopra la soglia e ha mantenuto inalterata la causa di non punibilità nel caso di versamento delle ritenute entro il limite di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, sia per il reato sia per il nuovo illecito amministrativo.
La Cassazione ha già precisato poi che si è trattato di abolitio criminis solo parziale dal momento che esiste piena continuità normativa con l’incriminazione precedente quando è superata la soglia di non punibilità.

È vero che il legislatore avrebbe potuto procedere diversamente, ma una misura specifica non è stata inserita nel decreto 8/2016 e non si può, in nessun modo, arrivare a questa conclusione sulla base di principi generali del diritto. Si dovrà invece applicare, per la disciplina della successione delle norme penali nel tempo, la misura più favorevole, «senza che possa tuttavia introdursi in via interpretativa un meccanismo transitorio che avrebbe l’effetto di ampliare l’area della non punibilità e che il legislatore non ha evidentemente inteso prevedere».

I PUNTI CHIAVE 

1 IL RICORSO

La difesa di un imputato condannato in appello per omesso versamento delle ritenute aveva presentato ricorso sostenendo, tra l’altro, che la depenalizzazione del gennaio 2016 ha come conseguenza anche la rimessione in termini per il pagamento di quanto dovuto con successiva non punibilità
2 L’INAMMISSIBILITÀ

La Cassazione sottolinea però che non è stata prevista una misura del genera nella fase transitoria e che la conclusione non può derivare da principi generali del diritto

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