La legge di bilancio 2018 (L.n. 205/2017), relativamente alla cassa integrazione, ha previsto limiti meno rigidi per la fruizione degli ammortizzatori sociali e all’assegno di ricollocazione per consentire più agevolmente ai lavoratori di essere reimpiegati.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con lo Speciale pubblicato oggi (29.1.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Cannioto e G. Maccarone; Titolo: “Più CIGS con investimenti complessi” e “Mobilità in deroga esclusa per chi trova un nuovo impiego”) che di seguito riportiamo.
Limiti meno stringenti alla fruizione degli ammortizzatori sociali e più impulso all’assegno di ricollocazione per favorire il reimpiego dei lavoratori. Sono questi i due punti cardine degli interventi per le aziende in crisi stabiliti dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017).
In primo luogo, la legge proroga per il biennio 2018-2019 i regimi di durata di intervento della Cigs stabiliti dalla regolamentazione vigente, dopo la riforma degli ammortizzatori sociali del 2015. Le due misure adottate – applicabili nei limiti di spesa di 100 milioni di euro annui – sono destinate solo alle imprese con più di 100 dipendenti che si trovano in situazioni critiche, la cui gestione richiede più tempo di quello previsto dal D. Lgs. n. 148 del 2015, per gli interventi degli ammortizzatori sociali. L’articolo 1, comma 133 della legge 205/2017 introduce il nuovo articolo 22-bis al Dlgs 148/2015.
Riorganizzazione aziendale
La prima delle due proroghe introdotte riguarda gli interventi di Cigs concessi per la causale di riorganizzazione aziendale, la cui durata ordinaria non può eccedere i 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. La legge di bilancio 2018 prevede la possibile concessione di una proroga di 12 mesi.
Una condizione imprescindibile per ottenere la proroga è che il programma di riorganizzazione aziendale preveda investimenti di tipo complesso la cui realizzazione non si può concludere in 24 mesi; ovvero piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione, anch’essi non attuabili in 24 mesi.
Il dilatarsi della durata di questo tipo di intervento comporta, necessariamente, la revisione di un altro limite. Stiamo parlando della complessiva durata degli interventi di Cigo e e di Cigs che in cumulo, secondo quanto previsto dal Dlgs 148/2015, non può eccedere i 24 mesi nel quinquennio e che – per effetto delle modifiche introdotte – si potrà estendere di ulteriori 12 mesi.
Crisi aziendale
L’altro intervento Cigs interessato dalla nuova proroga, è quello che si può ottenere in caso di crisi aziendale. L’originale periodo di intervento pari a 12 mesi può essere prorogato per un massimo di 6 mesi. Per questo specifico caso è previsto che l’azienda presenti un piano di risanamento contenente interventi correttivi complessi, miranti a garantire la prosecuzione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili in 12 mesi.
Anche in questa evenienza, in conseguenza della proroga, si potrà estendere di un semestre la durata massima complessiva dei trattamenti di Cassa (Cigo più Cigs). L’intervento previsto dalla legge di bilancio 2018 non riguarda gli interventi Cigs originatisi dalla stipula di contratti di solidarietà.
Le condizioni
Per la sua operatività, la legge prevede anche delle condizioni comuni. Possono, infatti, attivare le proroghe le aziende con oltre 100 dipendenti di peso significativo in ambito economico e strategico anche a livello regionale.
Inoltre, le imprese devono essere interessate da rilevanti problematiche occupazionali e avere importanti esuberi di personale, nel contesto territoriale.
Per avvalersi delle proroghe, le aziende devono presentare piani di gestione miranti alla salvaguardia occupazionale attraverso specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione o con le Regioni interessate in caso di aziende multilocalizzate.
L’accesso all’estensione dell’intervento della cassa è subordinato alla sottoscrizione di un accordo stipulato presso il ministero del Lavoro con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte, situate in due o più regioni.LE CONDIZIONI PER OTTENERE UN PERIODO PIÙ LUNGO DI CASSA
I VINCOLI COMUNI A ENTRAMBE LE CAUSALI
L’azienda deve avere:
- un organico organico superiore a 100 unità;
- rilevanza economica strategica anche a livello regionale;
- rilevanti problematiche occupazionali;
Sono necessari:
- esuberi significativi nel territorio;
- un accordo stipulato presso il ministero del Lavoro con la presenza della Regione o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte situate in due o più regioni;
- presenza (onere a carico dell’azienda) di piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata, o con le regioni interessate (nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni)
LA REGOLA GENERALE SULLA DURATA DELLA CASSA INTEGRAZIONE
La durata originaria complessiva intesa come Cigo più Cigs, non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile per ogni unità produttiva. Nel conteggio, i contratti di solidarietà valgono metà della loro durata per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; industriali e artigiane che esercitano escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo (escluse quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione) la durata è di 30 mesi
LE APERTURE DELLA LEGGE DI BILANCIO
RICHIESTA CIGS PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
- La durata originaria del singolo intervento prevista per ogni unità produttiva non può superare i 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile
- La durata può essere prorogata di 12 mesi, al massimo
- La durata complessiva di Cigo più Cigs può allungarsi di 12 mesi
- Il programma di riorganizzazione aziendale deve prevedere investimenti complessi non attuabili in 24 mesi ovvero piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione, non attuabili in 24 mesi
RICHIESTA CIGS PER CRISI AZIENDALE
- La durata dell’intervento prevista in origine per ogni unità produttiva non può superare i 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile
- La durata può essere prorogata di 6 mesi, al massimo
- La durata complessiva di Cigo più Cigs può allungarsi di 6 mesi
- Il piano di risanamento deve presentare interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili in 12 mesi
Mobilità in deroga esclusa per chi trova un nuovo impiego
Sarà ancora possibile, nel 2018, ricorrere alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità per le imprese che operano in alcune aree di crisi industriale complessa. Con il comma 140 dell’articolo 1 della legge 205/2017, si prevede infatti che – a determinate condizioni – possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria (Cigs), fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga ai limiti stabiliti dal Dlgs 148/2015.
La Cigs aggiuntiva
Sono destinatarie di questa particolare prestazione le imprese operanti in aree che, in base alla normativa di riferimento (articolo 27 del Dl 83/2012, convertito dalla legge 134/2012), siano state riconosciute «di crisi industriale complessa», nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 e che cessano il programma di Cigs, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018. Quanto all’ambito territoriale, stante l’esplicito richiamo legislativo, sono interessate dalla disposizione solamente alcune zone della Campania e del Veneto. Si tratta dei poli industriali di Acerra, Marcianise, Airola, Torre Annunziata, Castellammare, Battipaglia e Solofra per la Campania (si veda il Dm 22 novembre 2017) e dell’area di Venezia-Porto Marghera per il Veneto (si veda il Dm 8 marzo 2017).
Per essere ammesse al trattamento, le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Inoltre, le imprese devono trovarsi nelle condizioni di non poter ricorrere a un ulteriore intervento di Cigs, in base alla disciplina vigente.
L’accesso alla cassa è subordinato anche alla stipula di un accordo ad hoc presso il ministero del Lavoro, con l’intervento del ministero dello Sviluppo economico e della Regione competente.
La mobilità in deroga
Oltre alla cassa, la legge 205/2017 apre anche, nelle stesse aree, alla mobilità in deroga. Il comma 142 dell’articolo 1 disciplina, infatti, la concessione di un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, in favore dei lavoratori che cessano la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2018. Per essere ammesse all’indennità, le Regioni potranno prescindere dall’applicazione dei criteri dettati, in materia, dal Dm 83473/2014, a condizione che questi lavoratori siano destinatari di misure di politiche attive, individuate in un piano regionale.
Chi percepisce il trattamento di mobilità non può svolgere attività lavorativa; è stabilita, infatti, la decadenza dall’indennità per il lavoratore che trova nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Per la copertura dei costi legati alle due misure di sostegno (Cigs e mobilità) sono stati stanziati 34 milioni di euro. Le Regioni, alle quali saranno proporzionalmente ripartite le risorse, dovranno chiedere al ministero del Lavoro l’assegnazione delle somme di competenza. Il monitoraggio sul rispetto del limite di spesa è affidato all’Inps.