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Entro mercoledì 31 gennaio le imprese e gli intermediari dovranno provvedere ad inviare sulla piattaforma online sul sito Cliclavoro il prospetto disabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. Tale obbligo riguarda tutti i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti computabili, e cioè utili ai fini del calcolo della quota da riservare ai lavoratori disabili e alle categorie protette, come previsto rispettivamente dagli articoli 1 e 18 della L.n. 68/1999 e successive modifiche di recente intervenute.

E l’invio del prospetto disabili è anche l’argomento trattato dall’articolo pubblicato oggi (24.1.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: B. Massara; Titolo: “Il prospetto disabili su Cliclavoro) che di seguito riportiamo.

Le aziende e gli intermediari hanno tempo fino a mercoledì 31 gennaio per trasmettere telematicamente il prospetto informativo che fotografa la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sui disabili.
La scadenza prevista dall’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999 riguarda tutti i datori di lavoro che hanno almeno 15 dipendenti computabili, cioè utili ai fini del calcolo della quota da riservare ai lavoratori disabili (articolo 1) e alle categorie protette (articolo 18) della medesima legge (per il dettaglio degli obbligati, tenuto conto delle novità entrate in vigore quest’anno, si veda la scheda in fondo all’articolo ndr).

La struttura del modello, da compilare sul sito Cliclavoro e da trasmettere telematicamente, è identica a quella dello scorso anno, e per questo non è stato pubblicato il documento normativo aggiornato “modelli e regole”, ma solo il manuale di istruzioni tecniche per la compilazione online.
Come sempre le aziende dovranno rappresentare nel modello l’eventuale utilizzo, con i relativi estremi, degli strumenti concordati con gli uffici competenti del collocamento obbligatorio per adempiere alla normativa, quali le convenzioni secondo gli articoli 11 e 12 e le richieste di esonero in base all’articolo 5 della legge 68/1999, ovvero dovranno specificare l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.
Per le aziende multilocalizzate, nonostante le compensazioni tra province diverse siano divenute da anni automatiche, e quindi non soggette ad autorizzazione, nel modello queste devono comunque essere esposte secondo modalità poco intuitive. In particolare, entrando nella provincia dove vi sono eccedenze di personale disabile o di categorie protette, bisognerà indicare, oltre alla provincia con cui si intende compensare, il numero dei lavoratori e la categoria “eccedenza”, mentre nell’altra provincia carente si dovrà riportare la categorie “riduzione”.
Per i datori di lavoro che risulteranno avere delle carenze (evidenziate nel quadro 3) è importante che in corrispondenza delle rispettive province (quadro 2), siano fornite dettagliate informazioni sui cosiddetti “posti disponibili”, cioè siano specificate le caratteristiche delle posizioni vacanti in azienda, e le relative mansioni e competenze, affinchè il prospetto valga come richiesta di avviamento ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 68/1999.
In caso di mancato o ritardato invio del modulo scatta una sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.

I SOGGETTI OBBLIGATI 

1 LA REGOLA

In via generale sono esonerati dall’invio quelle aziende che hanno avuto, nel corso del 2017, variazioni di organico tali da non incidere sulla quota di riserva che è pertanto rimasta identica a quella del 2016

2 LA NOVITÀ

Tuttavia si legge nella sezione dedicata del sito ministeriale cliclavoro che, «per i datori di lavoro appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, l’obbligo di invio sussiste anche qualora entro il 31 dicembre 2017 non ci siano state nuove assunzioni o cessazioni». Questa previsione è la conseguenza dell’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2018, del regime di gradualità contenuto nell’articolo 3, comma 2, della legge 68/1999, e del conseguente periodo transitorio (articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000), che faceva scattare l’obbligo dalla sedicesima assunzione (o comunque dall’ulteriore assunzione successiva al 17 gennaio 2000), con differimento a un anno e sessanta giorni da quest’ultima.
Per effetto dell’abrogazione di questo regime, le aziende che risultano già avere 15 dipendenti computabili sono tenute a assolvere immediatamente all’obbligo di assunzione e cioè entro i successivi 60 giorni (2 marzo 2018) oppure 60 giorni da quando arriveranno a 15 dipendenti

3 SANZIONI PER MANCATA ASSUNZIONE

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota obbligatoria, per cause imputabili al datore di lavoro lo stesso è tenuto al versamento di 153,10 euro al giorno per singolo lavoratore non assunto, a titolo di sanzione amministrativa

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