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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 1574 del 2018, ha stabilito che “dell’infortunio del lavoratore in distacco risponde il nuovo soggetto che ha assunto direzione e vigilanza del medesimo” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.1.2018).

Ma vediamo nel dettaglio i fatti di causa.

Nel .. il sig. … era dipendente della ditta…, che svolgeva, insieme alla ditta…, la manutenzione degli impianti della … s.p.a. presso lo stabilimento di …

La sera del … il … veniva inviato presso detto stabilimento della … ove, dal capoturno della …, tale … veniva inserito nell’ambito di una squadra di manutenzione composta da …, dipendente della ditta …., e da …, altro dipendente della ditta …, con funzioni di caposquadra.

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Orbene accadde che il …, nell’ambito di tale squadra diretta dal …, mentre era impegnato nella manutenzione di un nastro dell’impianto, a seguito di un improvviso colpo di martello vibrato dal … sul nastro, che veniva così messo in moto, aveva subito il trascinamento della gamba negli ingranaggi della macchina, con conseguente schiacciamento del bacino, tra il rullo ed il carter del nastro trasportatore.

Per tale fatto, in sede penale, era stata affermata in via definitiva la penale responsabilità di …, dipendente della ditta …, e di …., capoturno della …

Il Tribunale civile di Isernia:

con sentenza definitiva n. 141/2017 – decidendo sulla domanda di risarcimento danni, che era stata proposta, con unico atto, dallo stesso infortunato …, nonché dai di lui congiunti …, …, e …., nei confronti dei convenuti …, …; …, ditta … srl, …, … s.p.a., …, con la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici … s.p.a. e …. s.p.a. – a) dichiarava l’improcedibilità della domanda nei confronti della … s.p.a., nelle more del processo fallita, con conseguente intervenuta competenza del tribunale fallimentare e, pertanto, dichiarava l’improcedibilità della domanda di manleva proposta dalla … s.p.a. nei confronti delle … s.p.a., comprendendo le spese limitatamente a detto rapporto processuale; b) rigettava l’eccezione di giudicato proposta da …;

con successiva sentenza definitiva n. 156/09, condannava …, dipendente della … s.p.a. e … dipendente della ditta …., a pagare in solido tra loro, a tutolo di risarcimento della percentuale del 70% del danno, a … la somma di euro 351.995, a … la somma di euro 157.838, a …, …, e …, la somma di euro 26.307 ciascuno, oltre accessori.

Condannava altresì l’… e il .. al pagamento di tre quarti delle spese di lite in favore degli attori, e di tre quarti delle spese di ctu, compensando per il resto le spese. La domanda attorea risultava quindi rigettata nei confronti degli altri convenuti.

Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello i … e la …, con unico atto, notificato a tutti i convenuti del primo grado. Gli appellanti chiedevano che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse la responsabilità esclusiva e solidale della ditta … srl, in persona del legale rappresentante, del …, della ditta …, del …, dell’… e del…, con conseguente condanna dei suddetti appellati a pagare i danni così come quantificati dal Tribunale di Isernia. Chiedevano inoltre di accertare il loro diritto ad ottenere ex art. 1917 comma 3 c.c., direttamente dalla … spa, il pagamento dei danni subiti per i fatti per cui è causa ed addebitabili alla responsabilità dell’assicurata … spa.

Per conoscere tutti i fatti di causa e la relativa decisione della Corte, consultare il testo integrale della sentenza 1574 del 2018 disponibile cliccando sul link.

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