Una delle norme più innovative contenute nella Legge di Bilancio 2018, permette al lavoratore, durante la cassa integrazione guadagni straordinaria, di richiedere l’assegno di ricollocazione per la ricerca di un nuovo posto di lavoro, a condizione però che nell’accordo sindacale sia previsto che per il suo profilo professionale esiste un rischio di esubero.
Per saperne di più su tale interessante novità, riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (23.1.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: E. De Fusco; Titolo: “Ricollocazione durante la CIGS”) che tratta proprio dell’assegno di ricollocazione in caso di CIGS.
Ecco l’articolo.
Per la prima volta, il lavoratore, anche durante la cassa integrazione straordinaria, può richiedere l’assegno di ricollocazione per la ricerca di un nuovo posto di lavoro a condizione, però, che nell’accordo sindacale venga indicato per il suo profilo un rischio di esubero. Se il percorso intensivo di ricerca porta il lavoratore ad accettare una nuova occupazione, il Governo mette in campo un pacchetto di incentivi per tutti: lavoratori, azienda che assume e agenzia di ricollocazione.
È questa una delle norme più innovative presenti nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 136) per imprese e lavoratori che traccia un nuovo percorso di politica attiva per la ricerca di un’occupazione facendo leva soprattutto sugli incentivi economici.
Finora il lavoratore poteva usufruire dello sperimentale assegno di ricollocazione solo dopo aver perso l’impiego e, comunque, dopo 4 mesi di Naspi. La nuova norma, invece, anticipa l’assistenza intensiva del dipendente anche durante la cassa integrazione straordinaria per crisi o riorganizzazione quando non è previsto il completo recupero occupazionale (la norma non sembra valere per la causale di solidarietà).
Il presupposto è che l’accordo sindacale, nella parte in cui deve illustrare il piano di recupero occupazionale, indichi gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero. Purtroppo la relazione tecnica alla legge di bilancio precisa che la norma può riguardare solo le nuove Cigs concesse a partire dal 1° gennaio 2018, escludendo dunque quelle avviate prima di tale data.
I lavoratori interessati da questo rischio possono richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione.
Si tratta di una dote economica incentivante riconosciuta al soggetto che eroga il servizio specializzato che può andare da 250 a 5.000 euro in base al profilo di occupabilità del lavoratore e alla tipologia di contratto di lavoro che riesce a trovare. Il lavoratore, a fronte di questa dote, ha diritto all’attivazione del servizio di ricerca dell’impiego attraverso l’analisi delle opportunità occupazionali, all’assegnazione di un tutor, a incontri di verifica.
Il servizio ha una durata corrispondente a quella della Cigs e comunque non inferiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno durante la cassa.
La parte più innovativa sono gli incentivi economici messi in campo oltre quelli riconosciuti ai soggetti erogatori. Il lavoratore, che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con un altro datore, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. È necessario, tuttavia, che la nuova impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.
Il lavoratore, nel caso di accettazione dell’offerta di impiego, ha diritto anche alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Al datore di lavoro che assume, invece, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dell’Inail) nel limite massimo di 4.030 euro su base annua. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi per assunzione a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato in uno a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi (totale 18 mesi).