La legge di bilancio 2018, tra le altre cose, prevede degli incentivi per i datori di lavoro che procedono all’assunzione di soggetti under 35, consistenti in uno sgravio contributivo del 50% per il datore di lavoro (v. Incentivo assunzioni 2018 per giovani under 35 ).
La condizione per fruire di tale sgravio contributivo, come recita la legge, è che il soggetto under 35 non sia mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro, fatti salvi gli eventuali rapporti di apprendistato con datori di lavoro diversi da quello che effettua la nuova assunzione, senza la legge, tuttavia, specifichi l’arco temporale entro cui collocare tale condizione. Ciò naturalmente implica dei dubbi interpretativi agli operatori ma anche ai datori di lavoro sull’applicazione della legge e sulla possibilità di fruizione dello sgravio contributivo.
Per saperne di più sull’argomento, riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (19.12.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Cannioto e G. Maccarone; Titolo: “Verifiche a ostacoli per il bonus under 35”).
L’introduzione nell’ordinamento di norme per incentivare l’occupazione e, in particolare, quella giovanile, è sempre salutata con interesse dagli operatori. Tuttavia, la positività della ratio legis sembra non coniugarsi del tutto con alcuni principi postulati dalla norma per l’accesso allo sgravio contributivo del 50% per gli under 35 introdotto dalla legge di bilancio 2018.
L’articolo 1, comma 101 della legge 205/2017 stabilisce che «l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata…, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro». La norma, quindi, pone come condizione fondamentale l’assenza assoluta, in capo al soggetto con cui si vuole instaurare il rapporto di lavoro, di precedente occupazione a tempo indeterminato. Sono fatti salvi gli eventuali rapporti di apprendistato, instaurati con datori di lavoro diversi da quello che ricorre alla nuova assunzione, non conclusisi con il mantenimento in servizio del giovane.
Non aver previsto un arco temporale entro cui collocare la condizione di assenza di un precedente lavoro stabile (negli ultimi, tre, quattro o cinque anni), fa sì che, per avere certezza di beneficiare dell’esonero, vada indagata – con le difficoltà che ne possono scaturire – tutta la precedente vita lavorativa del candidato. Considerato che, per il 2018, il beneficio riguarda i soggetti con meno di 35 anni di età (30 dal 2019), l’esame può interessare un arco temporale molto ampio. Inoltre ci si domanda perché non siano ritenuti meritevoli di spendibilità nel mercato persone che, pur in possesso del requisito anagrafico e versando in stato di non occupazione, hanno avuto la “sventura” di essere stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato conclusosi anche 15 anni prima e magari di breve durata.Vale la pena di evidenziare che questa condizione di accesso al beneficio riguarda non solo le assunzioni, ma anche le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Di conseguenza, se un lavoratore è stato sempre occupato (e lo è anche al momento della trasformazione del rapporto) con contratti a termine con più soggetti, la sua stabilizzazione può essere premiata. Di contro, chi non è occupato anche da lungo periodo, ma ha avuto un solo rapporto a tempo indeterminato nel passato (anche abbastanza remoto), non può essere assunto con le agevolazioni previste dalla legge 205/2017.
Quanto all’apprendistato, il profilo limitante contenuto nella norma è che non si deve trattare di un apprendistato intrattenuto con lo stesso datore di lavoro che oggi, magari avendo superato un periodo critico, potrebbe essere interessato ad assumere in modo stabile il lavoratore. Quindi, in sostanza, se l’azienda ha già avuto – con lo stesso soggetto – un contratto di apprendistato, per qualsiasi motivo non confermato in un rapporto di lavoro ordinario, non può beneficiare dell’esonero.