Demansionamento e reazione sproporzionata del dipendente:
La Corte di Cassazione, con la sentenza 836 del 2018 tema di demansionamento ha precisato che in tale ipotesi “la reazione del dipendente deve essere proporzionata”.
È stato pertanto “accolto il ricorso dell’azienda contro l’illegittimità del licenziamento decisa dalla Corte di Appello”. Il dipendente, infatti, non si era presentato al lavoro per 4 giorni a seguito dell’assegnazione del datore di lavoro a mansioni inferiori. (dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore del 17.1.2018).
Ma vediamo i fatti di causa.
Con sentenza deposita il 5.6.2014, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha respinto la domanda di … di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ed ha confermato la statuizione di illegittimità del licenziamento per assenza ingiustificata dal posto di lavoro protratta oltre i quattro giorni consecutivi, con conseguente condanna della società … s.p.a. alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
La Corte di appello ha, per quel che rileva, ritenuto sussistente una legittima forma di autotutela posta in essere, ai sensi dell’art. 1460 c.c., dal lavoratore che – adibito a mansioni inferiori in data 15.2.2011 – aveva atteso il decorso di oltre due mesi, aveva poi chiesto (con lettera del 19.4.2011) la riassegnazione alle mansioni precedentemente svolte e si era assentato (dal 20.4.2011) dal posto di lavoro.
Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la società datrice di lavoro articolando un unico motivo consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2103, 2119 c.c., avendo la Corte territoriale, ritenuto l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro giustificata dall’asserita, e non dimostrata, dequalificazione, condotta che, in ogni caso, non integra i profili di gravità dell’inadempimento richiesti dall’exceptio inadimpleti di cui all’art. 1460 c.c.
Ad avviso della Corte di Cassazione, l’adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1470 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte.
La Corte di Cassazione, quindi, con la sentenza 836/2018 accoglieva il ricorso della società datrice di lavoro.