Assunzioni disabili, l’obbligo di coprire la quota di riserva:
Vi abbiamo già informato nei giorni scorsi delle novità in tema di assunzioni disabili, e cioè che a partire dal 1° gennaio 2018 è scattato per i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 l’obbligo di coprire la quota di riserva di cui al collocamento obbligatorio. Tale novità, introdotta dal Jobs Act fa scattare l’obbligo di assumere una persona disabile contestualmente al raggiungimento della quindicesima unità computabile, e non più come avveniva fino al 31.12.2017 nel caso di nuova assunzione (ossia la sedicesima).
E per saperne di più in tema di assunzioni disabili e copertura della quota di riserva, riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (15.1.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: M. Lombardo; Titolo: “Con 15 addetti scatta il posto riservato”).
Ecco l’articolo.
Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 devono coprire la quota di riserva riferita al collocamento obbligatorio. La modifica introdotta con il Jobs Act (tramite il Dlgs 151/2015, articolo 3, comma 1) fa scattare l’obbligo di assumere una persona con disabilità contestualmente al raggiungimento della quindicesima unità computabile, non più nel caso di una nuova assunzione (la sedicesima) come avveniva fino al 31 dicembre 2017.
I datori interessati devono presentare agli uffici competenti nel territorio, entro il 2 marzo 2018, la richiesta di assunzione: nell’eventualità che la quota di riserva non sia coperta, scatta la sanzione di 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di scopertura, per ciascuna persona disabile non occupata nella giornata.
Con le nuove regole, anche i datori di lavoro che si troveranno a superare la soglia dei 14 dipendenti, dovranno adoperarsi per coprire la quota di riserva, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.
I datori che dovessero avere in organico persone con disabilità già presenti prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunte tramite il collocamento obbligatorio, potranno computare questi lavoratori nella quota di riserva, a patto che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.
Le aziende in particolari condizioni possono, invece, presentare una richiesta di esonero parziale dalla copertura. La possibilità di non occupare l’intera percentuale di posti riservati alle categorie protette è concessa per un periodo massimo di 12 mesi, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e costa all’azienda un contributo di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascuna persona disabile non assunta.
Sono sospese dall’obbligo di assunzione le aziende che hanno attivato interventi straordinari di integrazione salariale o procedure di licenziamento collettivo o di incentivo all’esodo, o che hanno dichiarato fallimento o che sono in liquidazione.
I datori che hanno almeno 15 dipendenti, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, devono presentare entro il 31 gennaio il prospetto informativo relativo al 2017: per la mancata presentazione del modello è prevista una sanzione di 635,11 euro, aumentata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.IN SINTESI:
ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI
LA NOVITA’:
I datori di lavoro con un numero di dipendenti fra 15 e 35 devono coprire la propria quota di posti riservati alle persone con disabilità (un posto per queste aziende). Fino al 2017 l’obbligo scattava con la sedicesima assunzione.
GLI EFFETTI:
Dal 2018 l’obbligo deve essere assolto entro 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti. Chi si trova già nella fascia 15-35 dipendenti computabili, deve coprire la quota di riserva entro il 2 marzo. Chi non si adegua, per ogni giorno lavorativo in cui risulta scoperta la quota d’obbligo, dovrà versare la sanzione di 153,20 €, per ciascuna persona disabile non occupata nella giornata.