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Giusta causa di licenziamento dovuta a contestazioni disciplinari diverse:

La Corte di Cassazione, con la sentenza 30607 del 2017, ha stabilito che “è irrilevante che la valutazione della giusta causa sia stata limitata ai 4 giorni, oggetto degli accertamenti investigativi, mentre la contestazione parlava di 12 giorni di assenza”. La Cassazione, infatti, precisa che “quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare non serve che l’esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile solo nel complesso dei fatti ascritti. Il giudice può, infatti, individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica l’espulsione” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 21.12.2017, a cura di P. Maciocchi).

Ma vediamo nel dettaglio i fatti di causa.

In data 17.1.1998 la s.p.a. … licenziò per giusta causa il dipendente … per avere prestato attività lavorativa in favore di altro esercizio commerciale nel periodo in cui era assente per malattia.

Impugnato il provvedimento dal lavoratore, con ricorso del 2.11.1998, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 21.12.99 rigetto la domanda per mancata dimostrazione circa la tempestività dell’impugnazione del licenziamento in quanto il documento prodotto, originale del telegramma, non risulta sottoscritto dal ricorrente.

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25.3.2004, rigetto l’appello del …

Su ricorso di quest’ultimo la Corte di Cassazione, con pronuncia del 6.10.2008, cassò con rinvio la decisione osservando che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare, ai fini di valutare la tempestività dell’impugnazione, se fosse stato il lavoratore ad avere consegnato personalmente l’originale del telegramma o fatto consegnare, da altri soggetti da lui incaricati, il detto originale.

La Corte distrettuale, adita in sede di rinvio, con sentenza del 4.10.2010 rigetto l’appello rilevando che solo in sede di gravame, e quindi tardivamente, il … aveva chiesto di provare per testi le suddette circostanze mentre nel ricorso introduttivo non era stato allegato alcun elemento relativo alle circostanze che chiedeva di provare in appello.

Proposto nuovamente ricorso la Suprema Corte, con sentenza 3186/2012, cassò nuovamente la decisione di appello ritenendo che il giudice di rinvio non avrebbe potuto rifiutare l’accertamento demandatogli ed avrebbe dovuto, quindi, attenersi al principio di diritto affermato in sede di legittimità.

Per saperne di più su tutta l’intricata vicenda che ha portato alla massima di cui sopra consultare la sentenza 30607 del 2017 disponibile cliccando sul link.

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