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Lavoro festivo infrasettimanale, serve accordo individuale o sindacale

Lavoro festivo infrasettimanale, serve accordo individuale o sindacale

Lavoro festivo infrasettimanale, serve accordo individuale o sindacale:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 27948 del 2017, ha ribadito che il lavoro festivo infrasettimanale è consentito soltanto in presenza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, poiché il lavoratore ha in generale diritto di astenersi dalla prestazione .

Ma vediamo nel dettaglio quanto deciso dalla Corte Suprema sul lavoro festivo infrasettimanale sia nel privato che nel pubblico con lo speciale pubblicato oggi (18.12.2017) dal Sole 24 Ore (firma: M. Lambrou; Titoli: “Il lavoro nelle festività infrasettimanali richiede un accordo” e “Maggiorazione ai turnisti della Pa senza straordinario”) che di seguito riportiamo.

Per fare un’eccezione alla regola del riposo nei giorni festivi infrasettimanali, serve un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. È quanto ha ribadito la Cassazione, che in alcune recenti pronunce è intervenuta sulla norma che regola il lavoro durante le festività, per valutare in quali casi il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dalla prestazione possa essere derogato.
Con la sentenza 27948 del 23 novembre 2017, ad esempio, la Corte ha offerto una precisa lettura dell’articolo 5 della legge 260/1949. Questa norma, infatti, nel disciplinare la retribuzione spettante al lavoratore che presti la propria opera in occasione delle festività infrasettimanali, celebrative di ricorrenze civili o religiose, prevista dall’articolo 2 della stessa legge, non contempla un obbligo per il lavoratore di prestare la propria attività lavorativa durante queste festività, ma soltanto una possibilità.
Poiché l’assenza dal lavoro in occasione di tali festività (come ad esempio, quest’anno, Natale, Capodanno e l’Epifania) risponde all’esercizio di un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nell’articolo 2 della legge 260/1949, la normativa che contempla questo diritto è derogabile solo in alcuni casi tassativi. In particolare, non sarebbe sufficiente una scelta unilaterale del datore di lavoro, ancorché motivata da esigenze produttive. Serve, invece, un accordo specifico tra lavoratore e datore di lavoro (Corte costituzionale, sentenza 2241/2016).
La giurisprudenza ha peraltro limitato le ipotesi di accordo idoneo a derogare alla disciplina normativa che contempla il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali ai soli casi dell’accordo individuale con il datore di lavoro o degli accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
Quanto agli accordi sindacali, pertanto, restano escluse le ipotesi in cui siano stipulati da organizzazioni sindacali, in assenza di esplicito mandato conferito dal lavoratore. In questo caso, infatti, le clausole della contrattazione collettiva che deroghino al diritto di astensione, sancendo l’obbligo del lavoratore di compiere lavoro festivo, sarebbero nulle, perché incidenti sul diritto già acquisito dai lavoratori di astenersi dalla prestazione, indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali. Del resto, a conferma di ciò depone il rilievo per cui le clausole della contrattazione collettiva non possono derogare a una norma di rango primario, qual è la legge (articoli 2 e 5 della legge 260/1949).
Quanto alle ipotesi di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, idoneo a derogare al diritto di fruire delle festività, la giurisprudenza ha precisato che tale accordo non può coincidere con il contratto individuale di lavoro, nel quale il lavoratore presti previamente il suo consenso a prestare attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali (Tribunale di Rovereto, sentenza 10/2016). Il lavoratore, in caso di mancata corresponsione delle somme corrispondenti alla retribuzione giornaliera per le festività ex articolo 5 della legge 260/1949, potrà agire per ottenere il pagamento di queste somme, facendo valere la nullità delle clausole contrattuali contrastanti con la disciplina prevista dalla legge 260/1949.

LE PRONUNCE 

01 serve l’accordo tra datore e lavoratore
In occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, il diritto soggettivo del dipendentedi astenersi dalla prestazione può essere limitato solo in base a un accordo tra le parti. Il provvedimento del datore che imponga di prestare l’attivitàdurante queste giornate viola la legge 260/1949 ed è affetto da nullità. Con questo provvedimento si registra anche un inadempimento parziale del contratto di lavoro da parte dell’azienda.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 27948 del 23 novembre 2017
02 la maggiorazione non esclude il riposo
Quando i contratti collettivi prevedono un compenso maggiorato, ancorché sostituito da riposo compensativo, per attività lavorativa prestata durante giorni festivi, tale prescrizione non incide in alcun modo (neppure indirettamente) sulla disciplina della durata complessiva della prestazione. L’applicazione della maggiorazione non può, infatti, limitare il diritto indisponibile del lavoratore a fruire del necessario riposo settimanale.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 18654 del 27 luglio 2017
03 lo straordinario abituale non è rilevante
Ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, non rileva la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, che non fa parte della retribuzione normale, anche se corrisposta in maniera fissa e stabile. L’articolo 5 della legge 260/1949 fa infatti riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera.
Tribunale di Milano, sentenza 2345 del 14 settembre 2017
04 nella pa straordinario sulla singola giornata
Il computo del lavoro straordinario è riferibile alle ore di lavoro prestate nell’ambito di una singola giornata (criterio verticale) e non in base all’eccedenza oraria settimanale (criterio orizzontale). Se il dipendente presta la propria attività durante un giorno festivo (la sentenza si riferisce ad agenti della polizia penitenziaria), al netto di eccedenze rispetto all’orario giornaliero, ha diritto a fruire del riposo compensativo e non anche alla corresponsione di un importo a titolo di compenso per lavoro straordinario.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 1705 del 12 aprile 2017
05 retribuzione anche in caso di assenza
Il diritto del lavoratore di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa durante i giorni di festività ha carattere generale. Indipendentemente dalle ragioni che abbiano determinato l’assenza del dipendente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il trattamento economico ordinario. Le eventuali disposizioni della contrattazione collettiva in deroga al principio generale acquistano rilievo esclusivamente in termini disciplinari.
Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 21209 del 2016
06 non rileva il consenso espresso all’assunzione
Il consenso preventivamente manifestato dal lavoratore nel contratto individuale di lavoro non legittima il datore a pretendere la sua prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali. Ciò vincolerebbe il lavoratore per tutta la vita lavorativa a una scelta espressa in un momento di debolezza, quale quello dell’assunzione, ma anche soggetta a valutazioni di opportunità ampiamente variabili. La prestazione lavorativa durante i giorni festivi infrasettimanali richiede dunque un nuovo accordo tra le parti.
Tribunale di Rovereto, sentenza 10 dell’8 marzo 2016
07 onere della prova al lavoratore
Il lavoratore che pretende il compenso per attività lavorativa domenicale o festiva deve dimostrare questa prestazione e fornire la prova concreta e realistica sulla relativa quantificazione. La mancata integrazione di questo onere probatorio non può, in caso di incertezza sul numero di giornate festive, essere supplita da una valutazione equitativa del giudice.
Tribunale di Milano, sentenza 531 del 23 febbraio 2017

Maggiorazione ai turnisti della Pa senza straordinario

Per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, in funzione dell’esigenza di continuità del servizio, si applica una disciplina speciale, parzialmente in deroga al generale diritto di astensione dall’attività in giorni festivi infrasettimanali in base alla legge 260/1949.
Questi lavoratori, infatti, poiché sono inseriti in turni prestabiliti, sono chiamati a rendere la prestazione in via ordinaria anche se coincidente con le giornate festive. Con la recente ordinanza 28259/2017 (riferita a lavoratori della polizia municipale), la Cassazione si è espressa sul rapporto tra il diritto del lavoratore a fruire delle giornate di festività infrasettimanali e la specialità del rapporto organizzato su turni di lavoro alle dipendenze di amministrazioni locali.
La Corte esclude in primo luogo la sussistenza di una disparità di trattamento tra dipendenti turnisti e non, riguardo al Ccnl di riferimento e alle relative indennità compensative. In particolare, all’articolo 22 comma 5 del Ccnl, è prevista la corresponsione in favore dei turnisti di una maggiorazione oraria pari al 30% della retribuzione, per compensare «interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro».
I ricorrenti sostenevano che a questo beneficio avrebbe dovuto aggiungersi l’ulteriore maggiorazione del compenso per lavoro straordinario festivo (ovvero il riconoscimento del riposo compensativo), previsto dall’articolo 24, comma 3, del contratto e riservata, di regola, al dipendente turnista o non che si ritrovi, per specifiche esigenze di servizio e «in via eccezionale od occasionale», a prestare la propria attività in tali giornate «al di là dell’orario di lavoro» o nel giorno di riposo settimanale.
Il giudice di legittimità aveva ribadito che le prestazioni rese dal turnista, anche se coincidenti con le festività infrasettimanali disciplinate dal legislatore, ove non eccedenti il normale orario di lavoro, devono essere considerate ordinarie, con ciò negando un’interpretazione estensiva dell’articolo 24 del Ccnl. La Cassazione ha rilevato che con la disposizione citata le parti collettive hanno anche specificato l’ambito di applicazione della stessa («in assenza di rotazione per turno»), cosicché, ha motivato il collegio, il riconoscimento dello straordinario festivo nell’ipotesi di cui sopra costituirebbe un infondato cumulo di benefici, previsti per «finalità e situazioni completamente diverse».
Questa pronuncia è in continuità con l’orientamento che ha accertato la corretta applicazione della maggiorazione prevista ex articolo 22 per i lavoratori turnisti (Cassazione 20344/12, e sentenza 505/2016 del Tribunale di Reggio Calabria).

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