NASPI anche per chi si trasferisce all’Estero in cerca di lavoro:
Torniamo di nuovo sulla questione del riconoscimento della NASPI anche a coloro che si trasferiscono all’Estero in cerca di lavoro, dopo che l’INPS, con la Circolare 177 del 2017 ha fornito indicazioni circa le condizioni richieste per la fruizione di tale beneficio.
In pratica l’INPS e il Ministero del Lavoro stanno cercando di risolvere, in via amministrativa, il contrasto esistente tra la normativa italiana della condizionalità (D.Lgs. n. 150 del 2015) e quella comunitaria (regolamento CE 883/2004 e regolamento di applicazione CE 987/2009).
Riportiamo di seguito, per conoscere e comprendere meglio i dettagli della vicenda, l’articolo pubblicato oggi (6.12.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Gianni Bocchieri; Titolo: “Naspi anche per chi emigra nella UE”).
Con la circolare 177/2017, l’Inps ha fornito indicazioni per l’applicazione della condizionalità ai percettori di Naspi che si recano in un Paese dell’Unione europea per cercare lavoro, recuperando la ricostruzione del ministero del Lavoro, secondo cui a questi disoccupati non si applica la condizionalità nei suoi primi tre mesi di fruizione.
In sostanza, il ministero e l’Inps cercano di risolvere, in via amministrativa, il disallineamento tra la disciplina nazionale della condizionalità (Dlgs 150/2015) e quella comunitaria (regolamento Ce 883/2004 e relativo regolamento di applicazione Ce 987/2009).
Infatti il decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive prevede che il percettore di Naspi rilasci la Did (dichiarazione di immediata disponibilità), la confermi entro 15 giorni e stipuli un patto di servizio che prevede un contatto costante con gli operatori dei centri per l’impiego. La normativa comunitaria consente il mantenimento delle prestazioni di disoccupazione maturate in uno Stato membro, fino a tre mesi, nel caso in cui la persona cerchi lavoro all’estero, senza imporre altri particolari adempimenti.
In particolare, secondo la disciplina comunitaria, per mantenere la Naspi maturata in Italia il disoccupato che si rechi all’estero deve innanzitutto aver rilasciato la Did, perfezionando così la propria iscrizione come richiedente lavoro. In secondo luogo, deve essere rimasto a disposizione degli operatori dei servizi per il lavoro per almeno 4 settimane prima della sua partenza, ferma restando la possibilità dello Stato competente di autorizzare la partenza prima delle quattro settimane. Infine, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici dello Stato in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione vigente in questo Stato.
In termini operativi, secondo la circolare dell’Inps, per i primi tre mesi di percezione della Naspi gli operatori dei centri per l’impiego non sono tenuti a convocare questi lavoratori disoccupati e sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli uffici Inps, che hanno rilasciato la Naspi, le sanzioni relative alla condizionalità, superando così la difficoltà di reperire anche i lavoratori stranieri che tornano nel Paese di origine dopo aver lavorato in Italia, con la possibilità di mantenere l’indennità italiana per la disoccupazione.
A partire dal primo giorno della quarta mensilità, invece, dovranno convocare i percettori di Naspi per la loro partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro, con l’applicazione delle decurtazioni progressive previste dalle regole della nuova condizionalità nel caso in cui non si presentino agli appuntamenti e alle iniziative concordate.