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Indennità di malattia, la falsa attestazione all’INPS per crisi di liquidità non integra il reato di truffa:

La Sezione Penale del Tribunale di Campobasso, con la sentenza 273 del 2017, ha precisato che “non commette il reato di truffa il datore di lavoro che attesti falsamente nei moduli Emens di aver erogato al lavoratore l’ indennità di malattia, in realtà mai avvenuta, senza voler conseguire un vantaggio patrimoniale ai danni dell’INPS. Difatti, il delitto di cui all’articolo 640 c.p. non è configurabile se il soggetto agisce senza l’intenzione di trarre profitto dalla sua condotta”. Questo quanto deciso dal Tribunale di Campobasso con la sentenza 273/2017 che ha assolto un datore di lavoro che, a causa di una “oggettiva crisi di liquidità dell’impresa da lui diretta non aveva provveduto tempestivamente al pagamento”.

Ma vediamo nel dettaglio la decisione della Sezione Penale del Tribunale di Campobasso, con l’articolo pubblicato oggi (5.12.2017) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: A. A. Moramarco; Titolo: False attestazioni all’INPS, la crisi di liquidità fa venir meno il reato di truffa”) che di seguito riportiamo.

I fatti – Il datore di lavoro veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’Articolo 640 c.p., con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, dopo gli accertamenti effettuati dall’Inps in seguito alla segnalazione fatta all’Ispettorato del lavoro da una dipendente dello stesso datore. In sostanza, dai controlli era emerso che quest’ultimo, per un periodo di 4 mesi, aveva dichiarato di aver corrisposto alla lavoratrice la somma di circa 4 mila euro a titolo di indennità di malattia, intascandosi la somma poi versata dall’Inps senza corrispondere alcunché alla propria dipendente. Per l’accusa, il datore di lavoro aveva, dunque, indotto in errore l’ente previdenziale sulla effettiva avvenuta corresponsione dell’indennità di malattia, conseguendo l’ingiusto profitto. Il datore si difendeva, invece, invocando, a sua discolpa, la scarsa liquidità che lo aveva costretto ad adottare un simile comportamento, nonché a dichiarare fallimento qualche anno più tardi.

Manca l’elemento soggettivo – Il Tribunale all’esito dell’istruttoria dibattimentale ritiene di assolvere l’imputato per mancanza della piena prova della presenza dell’elemento soggettivo doloso, richiesto dall’Articolo 640 c.p. ai fini della configurazione del reato di truffa. Il giudice ricorda, in primo luogo, il meccanismo di funzionamento dell’indennità di malattia: il datore di lavoro corrisponde l’importo previsto per conto dell’Inps, con obbligo di comunicazione all’ente nella denuncia contributiva dei dati relativi alle prestazioni economiche di malattia; in caso di mancata corresponsione dell’indennità al lavoratore, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria ex articolo 12 del Dl 633/79. La fattispecie delittuosa della truffa, invece, richiede «che il soggetto attivo abbia realizzato la condotta descritta dalla norma intenzionalmente, al fine di trarre profitto». Di conseguenza, per poter ipotizzare la penale responsabilità dell’imputato si dovrebbe ritenere che la falsa attestazione contenuta nei moduli Emens, «sia stata posta in essere dall’imputato con l’intenzione di indurre in errore l’Inps e poter così conseguire un vantaggio patrimoniale rappresentato dalla evasione contributiva ottenuta».
Tuttavia, spiega il giudice molisano, nella fattispecie ciò non è avvenuto in quanto la condotta non è stata posta in essere con l’intento di frodare l’ente pubblico, ma imposta dallo stato di decozione in cui versava la società dell’imputato. In effetti, l’imputato «proprio in conseguenza di tale difficoltà economica non era riuscito nemmeno a provvedere alla corresponsione di alcune mensilità di lavoro alla dipendente», che aveva poi deciso di dimettersi. In definitiva, chiosa il Tribunale, «la mera falsa esposizione di una avvenuta elargizione non effettivamente corrisposta, priva dell’elemento soggettivo doloso, è tipizzata come causa di applicazione al datore di lavoro di una mera sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 12 D.L. 633/79 e niente più».

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