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Rei – Reddito d’inclusione, informazioni su presentazione e istruttoria domande: 

L’INPS, con il Messaggio 4811 del 2017, ha fornito istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso al Rei – Reddito d’inclusione nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà.

Come noto, le domande di Rei possono essere presentate a partire dallo scorso 1 dicembre 2017 e da pari data sono operative tutte le modalità previste per la trasmissione delle domande di Rei da parte dei Comuni all’Istituto.

Per quanto concerne la trasmissione della domanda, l’INPS ha specificato quanto segue.

La domanda di ReI deve essere presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale. Tali punti di accesso sono comunicati all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (oltre che alla Regione territorialmente competente) entro novanta giorni a decorrere dal 14 ottobre 2017, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2017. In attesa della comunicazione dei punti di accesso, la domanda di ReI viene presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale.

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Il modulo di domanda (allegato alla Circolare 172 del 2017) è reperibile sia sul sito internet dell’Istituto che su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si ricorda che la trasmissione delle domande all’Istituto, da parte dei Comuni, possibile dal 1° dicembre 2017, potrà avvenire attraverso i seguenti tre canali:

a)      inserimento manuale da web, attraverso l’applicazione messa a disposizione sul sito internet dell’Istituto www.inps.it;

b)      upload da web, attraverso la medesima applicazione;

c)      cooperazione applicativa.

Tutte le indicazioni tecnico-procedurali sulle modalità di trasmissione delle domande tramite l’applicativo web, nonché sulle verifiche istruttorie automatizzate, sono contenute nel manuale tecnico presente nell’applicativo stesso.

Si rammenta, inoltre, che con Messaggio 4636 del 2017 sono state fornite le indicazioni tecniche ed il tracciato per l’utilizzo dell’upload e della cooperazione applicativa, come modalità di trasmissione delle domande all’Istituto.

La presentazione delle richieste ed il ritiro del PIN, necessario per l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto per la trasmissione delle domande di ReI, possono essere effettuate attraverso le modalità di seguito esposte:

  1. compilazione della richiesta e sottoscrizione della stessa;
  2. invio, a mezzo PEC, alla Struttura INPS territorialmente competente, del modulo compilato e sottoscritto, allegando:

a) copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i;

b) l’eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentante dell’ente, qualora l’autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest’ultimo;

3. la Struttura territoriale INPS, dopo aver provveduto all’attivazione del PIN, comunica all’ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso, invitandolo al ritiro. Il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante dell’ente e/o suo delegato;

4. l’operatore INPS, al momento del ritiro, verifica che l’incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.

Nel caso in cui gli utenti da abilitare siano già in possesso del PIN (anche se da convertire in PIN dispositivo), per attribuire l’abilitazione all’utilizzo dei servizi connessi al Rei sarà sufficiente l’invio, tramite PEC, dei predetti moduli, alla Direzione provinciale INPS territorialmente competente, senza la necessità di ritiro presso la struttura territoriale.

Per tutte le ulteriori informazioni, consultare il messaggio 4811 del 2017 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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