Trasferimento ritorsivo, spetta al lavoratore licenziato l’onere della prova:
Incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare che il trasferimento, che ha portato al licenziamento per il rifiuto del dipendente di spostarsi, è ritorsivo. Mentre il datore deve provare la giusta causa.
Questa il principio sancito dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 28791 del 2017. (Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 1.12.2017, di P. Maciocchi).
Vediamo i fatti di causa.
La Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza n. 2242/10 del Tribunale, ha dichiarato illegittimo il trasferimento disposto con nota del 23.11.2005 da … nei confronti di … nonché il conseguente licenziamento intimato in data 12.1.2006, con ordine al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte o altre equivalenti e rinviando nel prosieguo la determinazione dell’ammontare dei danni; ha, poi, respinto la domanda di superiore inquadramento nel settimo livello quadro, a decorrere dall’1.7.2000 azionata dal …
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: 1) il trasferimento del … a …, per la soppressione dell’unità di appartenenza del lavoratore sita in …, era illegittimo perché il datore di lavoro non si era comportato secondo buona fede e correttezza nella gestione delle conseguenze che erano derivate da detta soppressione; 2) era, pertanto, legittimo il rifiuto del lavoratore a recarsi nella nuova sede e privo di giusta causa il successivo licenziamento; 3) dalle risultanze processuali non erano emerse circostanze valide per ritenere corretto l’inquadramento richiesto dal dipendente nel settimo livello quadro, non risultando, peraltro, rilevante, il fatto che altri suoi colleghi, con gli stessi compiti, fossero inquadrati appunto in detto livello.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la .. affidato a sei motivi.
Ha resistito con controricorso il lavoratore il quale ha presentato ricorso incidentale, sia autonomo che condizionato, cui a sua volta ha resistito la società la quale ha depositato anche memoria.
La Corte Suprema, con la sentenza 28791/2017 ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, assorbito gli altri e rigettato il ricorso incidentale sia condizionato che autonomo. Ha cassato infine la sentenza in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.