Apprendisti, la formazione di base non necessaria se vi è già esperienza pregressa:
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 5 del 2017, ha risposto ad un quesito avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro circa la formazione di base e trasversale degli apprendisti e ha precisato che la essa non è necessaria laddove vi siano pregresse esperienze lavorative.
A commentare le puntualizzazioni del Ministero al riguardo è anche l’articolo pubblicato oggi (1.12.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Cannioto e G. Maccarone; Titolo: “Apprendisti, formazione di base solo se necessaria”) che di seguito riportiamo.
La formazione di base e trasversale, prevista per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria quando i lavoratori, in ragione di pregresse esperienze lavorative, hanno già acquisito le nozioni di base. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nella risposta a interpello 5/2017.
Il consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto chiarimenti circa l’obbligatorietà per il datore di lavoro di realizzare la formazione trasversale e di base, con riferimento all’assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori (con più di 29 anni) percettori dell’indennità di mobilità ovvero beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Le linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante hanno specificato che tale tipo di formazione deve riguardare una serie di competenze di carattere generale. Si tratta di conoscenze riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi primari della professione. Il ministero ha specificato che la formazione di base è ridondante per coloro che hanno già acquisito tali nozioni in ragione di pregresse esperienze lavorative. La posizione ministeriale si estende anche ad altre tipologie di lavoratori, comunque assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Ricordiamo che nel contratto di apprendistato professionalizzante il datore di lavoro ha la responsabilità della formazione di mestiere. Quest’ultima deve essere integrata, in funzione delle risorse stanziate allo scopo da Regioni e Province autonome, dall’offerta formativa pubblica riguardante le conoscenze trasversali. La legge stabilisce anche che questa formazione debba svolgersi per 120 ore, spalmabili in un triennio. In alcuni casi, come per esempio in Lombardia, si prevede una riduzione della durata a 80 ore per i diplomati e a 40 ore per i laureati.