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NASPI, chiarimenti per i beneficiari che espatriano o soggiornano all’Estero:

L’INPS, con la Circolare 177 del 2017, ha fornito chiarimenti a seguito del parere del Ministero del Lavoro sui casi di beneficiari di NASPI che espatriano o soggiornano in Paese comunitario o non comunitario per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro.

Le istruzioni dell’Istituto in particolare sono relative alle nuove modalità operative cui gli interessati devono attenersi in ordine alla erogazione della suddetta indennità di disoccupazione.

In particolare, il Ministero ha formulato il principio secondo cui la previsione legislativa di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015 – con i contenuti di stringente condizionalità comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione – è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata.

Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASPI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti –  a seconda dei casi – nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

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Posto questo criterio di carattere generale, l’INPS ha precisato quanto segue.

Nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale – definito dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 – che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità.

Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un’occupazione “rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione”.

Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione – purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria – possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti – a seconda dei casi – nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima  e dallo stato di disoccupazione.

Per tutte le altre informazioni consultare la circolare 177 del 2017 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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