Lavoro festivo infrasettimanale, possibile solo con un accordo individuale:
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 27948 del 2017, ha precisato sul lavoro festivo infrasettimanale che il lavoratore ha il diritto di astenersi dal prestarlo e pertanto sarà consentito soltanto in presenza di un accordo individuale con il datore.
E il lavoro festivo infrasettimanale e il diritto di astenersi è anche l’argomento dell’articolo pubblicato oggi (28.11.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Zambelli; Titolo: “Nei festivi lavoro solo con accordo individuale”) che di seguito riportiamo.
Con la sentenza 27948, depositata il 23 novembre 2017, la Cassazione torna a pronunciarsi sul diritto dei lavoratori di astenersi dal prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. La vicenda nasce dal ricorso di un’azienda metalmeccanica avverso sei sentenze d’identico contenuto con cui era stata condannata al pagamento delle somme corrispondenti alla retribuzione giornaliera per le festività dell’8 dicembre e/o del 6 gennaio in favore dei lavoratori che si erano rifiutati di prestare, come loro richiesto, attività lavorativa in dette giornate.
Innanzi alla Cassazione, la società aveva sostenuto che al lavoratore è sì riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività infrasettimanali ma, quando la contrattazione collettiva applicabile preveda (come nel caso di specie) che l’attività lavorativa possa essere svolta anche nei giorni festivi, subordinando la fruizione delle festività alle esigenze aziendali, la sussistenza di tali esigenze costituisce l’unico presupposto per l’applicazione del regime di eccezione contrattuale alla regola legale. Da ciò consegue che, ove il datore di lavoro abbia provato la sussistenza delle esigenze aziendali, il rifiuto del lavoratore di prestare servizio deve considerarsi illegittimo. Si doleva pertanto il datore di lavoro che le sentenze impugnate avessero configurato il trattamento economico della festività come un diritto soggettivo incondizionato, inderogabile anche ad opera della contrattazione collettiva.
La Cassazione evidenzia come la questione sia già stata compiutamente affrontata dalla pronuncia 22482 del 2016, alla quale la Corte intende dare continuità. In tale occasione la Corte aveva statuito che «la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro accordo. Quest’ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso».
Quanto poi all’esatta esegesi delle norme contenute nel Ccnl metalmeccanici, la Cassazione evidenzia come le stesse prevedano «la possibilità di lavorare durante le festività, ma non un obbligo». Del resto, la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso della nullità delle clausole di contratto collettivo che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, «in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cassazione 9176/1997) – di astenersi dalla prestazione» (ex plurimis, Cassazione 16634/2005).