Conciliazione lavoro e famiglia, definito lo stanziamento 2017-2018:
Relativamente alla conciliazione lavoro-famiglia, è stato definito lo stanziamento per il biennio 2017/2018 che ammonta a circa 110 milioni di euro (precisamente 55.200 per il 2017 e 54.600 per il 2018) in favore di quelle imprese private che hanno fatto richiesta all’INPS di usufruire dell’incentivo di cui all’Articolo 25 del D.Lgs. n. 80 del 2015, e che hanno provveduto altresì a depositare il CCNL aziendale contenente norme specifiche sulla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata dei lavoratori.
Per saperne di più sulla conciliazione lavoro-famiglia e sull’incentivo destinato alle imprese interessate, riportiamo dei seguito l’articolo pubblicato oggi (22.11.2017) dal Sole 24 Ore (firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Conciliazione lavoro-famiglia con premio sull’imponibile”).
Ammontano a circa 110 milioni le somme messe a disposizione per il 2017 (55,200) e il 2018 (54,600) in favore delle aziende che, avendo sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale contenente istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e privata dei lavoratori, richiedono all’Inps l’accesso all’incentivo previsto dall’articolo 25 del Dlgs 80/15 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 novembre).
Si tratta di una nuova misura, introdotta in forma sperimentale, volta a premiare le aziende del settore privato più sensibili alle necessità personali dei propri dipendenti e che, a tal fine, prevedano, all’interno di un contratto aziendale anche di recepimento di uno territoriale (di secondo livello con controparte sindacale), l’adozione di specifici provvedimenti che presentino aspetti integrativi o innovativi, rispetto alle disposizioni stabilite dai singoli ccnl di riferimento.
Tre le aree di intervento: genitorialità (per esempio, estensione temporale congedo parentale); flessibilità organizzativa (per esempio, lavoro agile); welfare aziendale (per esempio, buoni per l’acquisto di servizi di cura). Le soluzioni introdotte dall’accordo aziendale devono riguardare almeno due aree tra quelle indicate.Due le principali condizioni di accesso: il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70% della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, nell’anno civile precedente; l’accordo deve essere depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018.
È proprio la data di deposito che determina l’accesso ai fondi: se la trasmissione telematica è avvenuta entro il 31 ottobre 2017, l’azienda può partecipare ai fondi stanziati per l’anno in corso, sempre che entro il 15 novembre abbia presentato istanza all’Inps. Se, invece, il deposito telematico interviene nel periodo 1° novembre 2017 – 31 agosto 2018, i fondi disponibili sono quelli stanziati per l’anno seguente e la scadenza per l’inoltro della domanda all’Inps, è fissata al 15 settembre 2018. L’incentivo, il cui importo è in funzione del numero e della forza occupazionale dei richiedenti, è fruibile una sola volta. Il suo ammontare non può eccedere il 5% dell’imponibile previdenziale denunciato all’Inps nell’anno civile precedente.
In chiusura, una considerazione. La circostanza che la copertura dell’intervento sia a valere sulle somme precedentemente stanziate per gli sgravi connessi alla contrattazione di secondo livello, non sembra sufficiente (al di là di quanto indicato nel Dm e nei documenti di prassi) a qualificare la misura in rassegna come sgravio contributivo. L’intervento, infatti, non possiede alcuna delle caratteristiche degli sgravi: non riduce o azzera il carico contributivo dei datori di lavoro per i dipendenti interessati; non è correlato alle retribuzioni dei lavoratori; prescinde – addirittura – dal materiale, effettivo utilizzo delle misure di conciliazione introdotte, essendo premiata la mera regolamentazione, di quest’ultime, da parte della contrattazione aziendale. Può, quindi, ritenersi, più tecnicamente, un incentivo economico utile a ridurre il saldo della denuncia contributiva in cui viene operato il recupero del relativo ammontare.