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Sicurezza lavoro, la Cassazione chiarisce le responsabilità del datore:

La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza 52536 del 2017 in tema di sicurezza lavoro, ha chiarito le responsabilità delle tre figure chiave e cioè datore di lavoro, dirigente e preposto e  – nel caso di specie – rigettando il ricorso del datore di lavoro che aveva “tentato di far ricadere sui suoi delegati la responsabilità per il grave incidente accaduto in fabbrica a una dipendente, cui è stato amputato un dito tranciato da una pressa”. Si rammenta al riguardo che “gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti al delegato, a patto che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale” (da “Guida al Diritto del Sole 24 Ore del 20 novembre 2017).

La questione, in particolare, riguardava una dipendente che aveva il compito di posizionare sotto la pressa della macchina fastonatrice il cavo elettrico e di far scendere il pistone, al fine di chiudere il terminale sul cavo premendo con il piede il pedale; la macchina era sprovvista dei requisiti minimi di sicurezza, posto che poteva essere messa in funzione anche con la protezione delle parti in movimento alzata; mentre la lavoratrice, terminato l’inserimento di un terminale, stava estraendo il cavo lavorato dalla matrice, la macchina si era azionata autonomamente, verosimilmente per un inavvertito urto del piede, ed aveva fatto scendere il pistone schiacciando il dito della mano destra della lavoratrice. All’imputato datore di lavoro si addebitava l’omesso adempimento degli obblighi di formazione e addestramento dei dipendenti, l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi aggiornato e l’aver messo a disposizione dei dipendenti una macchina sprovvista dei requisiti minimi di sicurezza.

Al riguardo la Corte di Appello di Venezia, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., riformava parzialmente la sentenza di condanna del Tribunale di Venezia nei confronti del datore di lavoro in relazione al reato di cui agli artt. 40, secondo comma, e 590, commi 1 e 3, cod. pen., perché, in qualità di amministratore unico e dunque quale datore di lavoro, aveva causato lesioni personali per cola alla dipendente.

Per saperne di più su tale vicenda legata alla sicurezza lavoro, consultare la sentenza 52536 del 2017, disponibile cliccando sul link.

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