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Giornalisti pubblicisti, senza retribuzione regolare niente iscrizione:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 24345 del 2017, ha stabilito che non si possono iscrivere all’Albo i giornalisti pubblicisti che non riescono a provare la regolare retribuzione da parte dell’editore. Non è sufficiente il pagamento in contanti in assenza di una dichiarazione fiscale diversa dalla certificazione del versamento della ritenuta d’acconto (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 17.10.2017) .

Questi i fatti di causa.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo, a norma dell’art. 63 della L.n. 69/1963 e succ. mod., ha proposto reclamo innanzi al Tribunale di Palermo in ordine a deliberazione del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti depositata il 19.12.2012 con cui, in riforma dei provvedimento del Consiglio regionale della Sicilia, era stata disposta l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti della signora …. Il Tribunale con provvedimento depositato il 19.2.2014 aveva annullato la delibera.

Avverso la decisione del Tribunale il Consiglio Nazionale ha proposto appello, rigettato successivamente dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 2015. Nel verificare il ricorrere dei presupposti dell’art. 35 della L.n. 69/1963 che all’aspirante pubblicista che fa istanza di iscrizione all’elenco relativo richiede che egli produca i giornali e periodici contenenti suoi scritti e certificati dei direttori delle pubblicazioni, “che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni”, la corte d’appello ha in particolare affermato, avendo l’istante prodotto articoli apparsi sul giornale “Il cammino”, “che non sia stata provata la sussistenza del requisito concernente la regolare retribuzione”. Avverso la decisione di rigetto della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti che è stato rigettato dalla Corte Suprema di Cassazione. La Suprema Corte – come sopra si è detto – ha ribadito che non è sufficiente per l’iscrizione all’Albo, al fine di dimostrare l’attività biennale “regolarmente retribuita”, la mera produzione di scritti pubblicati e certificazioni degli editori, essendo necessario altresì il riscontro della “regolarità” dei compensi ai sensi di legge.

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Per maggiori dettagli sulla vicenda sulla importanza della regolarità della retribuzione per l’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti consultare la sentenza 24345/2017 disponibile cliccando su sentenza 24345 del 2017.

 

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