Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Sorveglianza sanitaria, in caso di omissione scatta la denuncia penale

Sorveglianza sanitaria, in caso di omissione scatta la denuncia penale

Sorveglianza sanitaria, in caso di omissione scatta la denuncia penale:

L’INL, con la circolare 3 del 2017, ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Ed in particolare ha precisato che in caso di omessa sorveglianza sanitaria gli ispettori del lavoro dovranno comunicare la notizia di reato direttamente all’Autorità giudiziaria (ex art. 347 c.p.p.).

Ma vediamo nello specifico cosa dice la circolare 3/2017.

Come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.

Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:

per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.

 

Exit mobile version