Rubare caramelle legittima il licenziamento disciplinare del dipendente:
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24014 del 2017, ha stabilito che rubare caramelle legittima il licenziamento del dipendente del supermercato che aveva sottratto confezioni per un valore pari a poco meno di 10 euro.
Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto riportando di seguito l’articolo pubblicato oggi (13.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci; Titolo: “Ruba le caramelle, licenziamento legittimo”).
Ecco l’articolo.
È pienamente legittimo il licenziamento disciplinare intimato al dipendente di un supermercato per aver sottratto confezioni di gomme e di caramelle per un valore pari a poco meno di 10 euro. La Corte di cassazione ha raggiunto questa conclusione con la sentenza n. 24014/17, depositata ieri, ponendo l’accento sul rilievo che la ricostruzione operata dal datore di lavoro sulla dinamica degli eventi dimostrava l’elemento intenzionale insito nella condotta del dipendente, il quale aveva sottratto la merce del supermercato nella convinzione, rivelatasi errata, che i prodotti asportati non avessero un dispositivo antitaccheggio.
La vicenda su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione è il cosiddetto caso di scuola: all’uscita del dipendente dal supermercato è scattato l’allarme antitaccheggio, il lavoratore è stato fermato e tra i suoi indumenti sono state trovate confezioni di gomme e di caramelle prelevate dagli scaffali. In primo e secondo grado l’impugnazione del licenziamento era stata rigettata, rilevandosi che, benché il valore della merce sottratta fosse trascurabile, risultava dimostrata la condotta fraudolenta del lavoratore per avere trafugato i prodotti in vendita sugli scaffali del supermercato.
Il lavoratore ha fatto ricorso per cassazione sostenendo, tra le altre argomentazioni, che il modico valore del preteso trafugamento di caramelle era tale da rendere la misura espulsiva del tutto sproporzionata rispetto all’entità dell’addebito. La Cassazione rigetta questa lettura e osserva che, in presenza di una contestazione relativa all’asportazione di beni aziendali, la modesta entità del fatto non va valutata con riferimento alla sua dimensione patrimoniale, bensì affidandosi al contenuto del fatto nella sua componente oggettiva, ovvero sotto il profilo della sua idoneità a scuotere l’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro.
L’elemento intenzionale dimostrato in sede giudiziale, da cui derivava che il lavoratore aveva agito scientemente allo scopo di asportare i prodotti del supermercato nella convinzione di “farla franca”, era tale da ledere, ad avviso della Corte, il rapporto fiduciario.