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Infortunio breve, i nuovi moduli INAIL per la comunicazione

Distacco, in caso di infortunio risponde il nuovo soggetto

Infortunio breve, i nuovi moduli INAIL per la comunicazione

È in vigore da ieri l’obbligo di comunicazione di infortunio breve (cioè con prognosi di un giorno oltre a quello dell’evento) da parte dei datori di lavoro e al riguardo l’INAIL, con la circolare 42 del 2017, ha messo a disposizione degli utenti coinvolti il nuovo modulo.

Ma vediamo nel dettaglio il contenuto della circolare INAIL 42/2017 con l’articolo pubblicato oggi (13.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Barbara Massara; Titolo: “Obbligo di denuncia se l’infortunio si prolunga”) che riportiamo di seguito.

Ecco l’articolo.

Con la circolare n. 42/17 l’Inail ha fornito il nuovo modulo per la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno (oltre quello dell’evento), obbligatoria da ieri. Nel provvedimento viene chiarito il campo di applicazione del nuovo obbligo, che riguarda tutti i lavoratori subordinati e autonomi (compresi parasubordinati, artigiani, etc), con la sola esclusione di determinati ruoli organici di alcuni Ministeri (ad esempio, Forze armate, Vigili del fuoco etc).

Il nuovo modulo

Ai fini dell’adempimento, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito un nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” per comunicare ai soli fini statistici e informativi gli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno (oltre quello dell’infortunio) e fino a tre giorni, ai sensi dell’articolo 18, lettera r), comma 1, del dlgs n. 81/2008. Per accedere al nuovo servizio, collocato nel portale Inail nella macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale” tutti i datori, nonché gli intermediari, continueranno ad utilizzare le credenziali in loro possesso.

Specifiche istruzioni sono previste per i datori di lavoro agricoli e per quelli privati con lavoratori assicurati presso altri enti o polizze private, nonché per i rispettivi intermediari.

In caso d’impossibilità tecnica di utilizzare il servizio telematico, l’obbligo andrà assolto inviando il modulo via pec alla sede Inail competente, allegando la schermata dell’errore.

Quando l’infortunio dovesse fin dall’origine superare i tre giorni di prognosi, i datori di lavoro dovranno invece presentare la classica denuncia di infortunio ex articolo 53 del dpr n. 1124/65, e come precisato dall’articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza, questa denuncia vale anche ai fini dell’assolvimento della nuova comunicazione ai soli fini statistici. Al contrario – precisa l’Istituto – se dopo un’originaria prognosi fino a tre giorni, a cui è seguita la comunicazione ai fini statistici on line, l’infortunio proseguisse, scatterebbe comunque l’ulteriore obbligo di effettuare la denuncia ai fini assicurativi,

Per semplificare quest’ultimo adempimento, la nuova procedura consente all’interno dell’applicativo Comunicazione inviate (dentro “Comunicazione di infortunio), di ricercare l’originaria comunicazione e utilizzare la funzione “Converti in denuncia”, salvo la necessità di integrarla di informazioni non presenti nella comunicazione (ad esempio, dati retributivi utili solo ai fini del calcolo dell’indennità).

Il certificato medico

L’Inail rammenta che è obbligo del lavoratore fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico (o, in mancanza, il certificato cartaceo), la data di rilascio ed i giorni di prognosi. Il certificato medico dell’infortunio, che dallo scorso 22 marzo dovrebbe essere trasmesso telematicamente dai medici e dalle strutture sanitarie, viene acquisito dall’Inail e reso disponibile a datori e intermediari attraverso il servizio on line “Ricerca certificati medici”. Qualora il certificato sia invece inviato a mezzo pec, e quindi in mancanza di numero identificativo, nel modulo della Comunicazione in corrispondenza del relativo campo dovrà essere indicato un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici.

Sanzioni
Nella circolare l’Istituto ricorda, infine, le sanzioni applicabili da ieri e fissate rispettivamente per l’omessa/tardiva nuova comunicazione nella misura compresa tra 548 e 1.972,80 euro e per la mancata/tardiva denuncia ai fini assicurativi nella misura tra 1.096 e 4.932 euro (con espressa esclusione dell’applicazione delle specifiche sanzioni contenute nel dpr 1124/65). Ai fini dell’accertamento le nuove comunicazioni, confluiranno nel nuovo servizio telematico “Cruscotto Infortuni” di prossima istituzione.

 

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