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Infortuni brevi dal 12 ottobre obbligo di segnalazione all’INAIL:

I datori di lavoro, a partire dal 12 ottobre p.v., saranno tenuti a segnalare per via telematica all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti che abbiano riportato una prognosi superiore ad un giorno (c.d. infortuni brevi), secondo quanto deciso dal D.M. n. 183 del 2016.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, riportando di seguito lo speciale pubblicato oggi (2.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Gabriele Taddia; Titolo: “Infortuni brevi da segnalare all’INAIL).

Ecco l’articolo.

Scatta giovedì 12 ottobre l’obbligo di comunicare all’Inail – a fini statistici e informativi – gli infortuni subiti dai lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio.
Come stabilito dal decreto del ministero del Lavoro 183/2016 – istitutivo del del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) – i datori saranno obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento.
In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto.
Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di sei mesi dalla legge 19/2017 di conversione del Dl Milleproroghe 244/2016.

La denuncia degli infortuni 

La disciplina dell’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro è contenuta nell’articolo 53 del Dpr 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e nell’articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs 81/2008, cioè il Testo unico sulla sicurezza. Quest’ultima disposizione suddivide l’obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e a fini assicurativi: diviene ora necessaria, dunque, la comunicazione anche degli infortuni sotto la soglia di risarcibilità (tre giorni), solamente a fini statistici. A fini assicurativi rimane invece immutata la soglia dei tre giorni, oltre a quello dell’infortunio.

Si usa il canale telematico

La segnalazione può essere fatta solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Inail (salvo che per i lavoratori dell’agricoltura, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali, i lavoratori occasionali di tipo accessorio dell’agricoltura e i datori di lavoro privati cittadini per i quali non è attivo il servizio di trasmissione telematica).

La procedura prevede che il lavoratore – in seguito all’infortunio – debba far certificare dal medico aziendale, dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, la diagnosi e i giorni di presunta inabilità. Il medico stesso è poi tenuto a inviare all’Inail il certificato.

Da quel momento, i dati della certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto a tutti i soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio e, pertanto, anche al datore di lavoro. Per il settore marittimo l’onere della denuncia di infortunio spetta al comandante della nave oppure, in caso di sua impossibilità, all’armatore o al datore di lavoro.

Gli obblighi del lavoratore

Oltre a doversi preoccupare di ottenere la certificazione medica, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’infortunio, come previsto dall’articolo 52 del Dpr 1124/65. Infatti, in caso di omessa comunicazione e nel caso in cui il lavoratore non abbia nemmeno inoltrato la certificazione (obbligo che deve essere assolto dal medico che certifica la prognosi), il lavoratore perde il diritto al risarcimento da parte dell’Inail. La corretta comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro da parte del lavoratore deve necessariamente comprendere anche il numero identificativo del certificato medico, la data del rilascio e i giorni di prognosi refertati dal medico.

Una volta ricevuti i dati del certificato, scatta per il datore di lavoro il termine di 48 ore entro le quali deve trasmettere all’Inail i dati richiesti a fini statistici e a fini assicurativi.

Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio – ferme restando le possibili sanzioni per la sua inadempienza – questa può essere effettuata dal lavoratore presso la sede Inail competente.

Se il certificato medico viene inoltrato all’Inps (per errore o nella convinzione che non si tratti di infortunio), il lavoratore non perde comunque le tutele previste dalla normativa poiché l’eventuale trattamento al quale il lavoratore abbia diritto, viene anticipato dal primo ente che riceve il certificato, ferma restando la competenza finale dell’ente che risulterà tenuto all’erogazione a seguito delle indagini sulla natura della denuncia, se si tratti cioè di infortunio o di semplice malattia.

Per la denuncia delle malattie professionali resta fermo il termine di cinque giorni (dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico) entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all’Inail, sempre per via telematica.

LA TABELLA DI MARCIA

LA SCADENZA PER TUTTI 

Comunicazione telematica dal 12 ottobre

Scatta dal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro l’obbligo – contenuto nell’articolo 18 del Dlgs 81/2008 – di comunicare all’Inail, a fini statistici, gli infortuni sul lavoro che abbiano la durata anche di un solo giorno oltre a quello dell’infortunio stesso

La comunicazione va eseguita entro 48 ore dalla ricezione dei dati del certificato medico, che deve essere inoltrato all’Inail direttamente dal medico che lo ha stilato secondo le prescrizioni contenute nel Dpr 1124/1965. I dati degli infortuni saranno ora raccolti ed elaborati dal Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp)

LA COMUNICAZIONE: TEMPI E MODI 

Il datore ha 48 ore dalla ricezione del certificato

La comunicazione – sia a fini statistici, sia a fini assicurativi – può essere effettuata solamente con i mezzi telematici indicati dall’Inail. La procedura prende avvio con la ricezione da parte dell’Istituto del certificato medico e con la comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro della notizia dell’avvenuto infortunio, accompagnata dai dati del certificato medico.

Dalla ricezione dei dati del certificato reso disponibile dall’Inail, scatta il termine di 48 ore per la comunicazione da parte del datore di lavoro

LE SANZIONI PER IL DATORE 

Importi fino a 4.500 euro

L’apparato sanzionatorio per l’omessa o ritardata comunicazione degli infortuni è di carattere amministrativo, si differenzia per tipologia di violazione ed è riferita al datore di lavoro

È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per l’omessa o ritardata comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno (comunicazione a fini statistici);
La sanzione va da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), in riferimento agli infortuni di durata superiore ai tre giorni (comunicazione a fini assicurativi)

GLI OBBLIGHI DEL MEDICO 

Anche il professionista sanitario è tenuto all’invio

Il lavoratore può richiedere il certificato medico relativo all’infortunio al medico aziendale, al pronto soccorso o al medico curante. In ogni caso, qualunque medico presti soccorso al lavoratore infortunato, è obbligato a emettere il certificato, che deve contenere la diagnosi e il numero di giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Lo stesso medico è tenuto a inoltrare telematicamente il certificato all’Inail. I dati sulla certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in via telematica

Multe differenziate in caso di mancata trasmissione

Per la violazione degli obblighi di comunicazione all’Inail degli infortuni, il legislatore ha previsto sanzioni di carattere amministrativo, certamente gravose ma meno impattanti delle sanzioni di carattere penale generalmente previste per le violazioni addebitabili ai datori di lavoro.
È infatti proprio il datore di lavoro il soggetto sanzionabile se viene ritardata od omessa la comunicazione prevista dall’articolo 18 comma 1 lettera r) del Dlgs 81/2008.

La sanzione è quantificata nell’articolo 55 del Testo unico (che racchiude l’apparato sanzionatorio delle disposizioni del Titolo I), in una somma variabile fra:

la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

la sanzione da 548 a 1972,80 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a un giorno.

La differenza di sanzione è giustificata dal minore impatto che la violazione può avere, essendo evidente la maggiore importanza della denuncia a fini assicurativi.

In caso di infortunio, tuttavia, le sanzioni potenzialmente applicabili al datore di lavoro e agli altri soggetti responsabili sono ben più gravose, trattandosi di sanzioni di natura penale. Infatti, oltre a quanto previsto dal Testo unico per le specifiche violazioni delle disposizioni contenute nello stesso Dlgs 81/2008, il codice penale prevede un apparato sanzionatorio ad hoc sia per il caso di lesioni che di omicidio colposo. La pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2mila euro (in questo caso si tratta di sanzione alternativa ), mentre la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare i cinque anni.

Per l’omicidio colposo, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Esistono ulteriori e diverse previsioni di reati legati alla sicurezza sul lavoro, come ad esempio la «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» prevista dall’articolo 437 del Codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni per il solo reato di pericolo e se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni, fermo restando in ogni caso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito in caso di infortunio.

Da non dimenticare, infine, l’apparato sanzionatorio del Dlgs 231/2001, che colpisce con sanzioni amministrative direttamente l’azienda per fatti di reato commessi dalle persone fisiche legate all’azienda stessa (dirigenti o lavoratori): in caso di contestazione dei reati di lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo è prevista la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie – la cui quantificazione è rimessa al giudice con il complesso sistema delle quote – o sanzioni di carattere interdittivo.

 

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