Aree Sisma e SIA: le indicazioni operative INPS sottoscrizione progetto:
L’INPS, con il Messaggio n. 3613 del 2017, ha fornito le indicazioni operative relative alla disciplina della prestazione SIA Aree Sisma ed in particolare sulla disciplina della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio di SIA ordinario, nonché della condizionalità.
Il SIA Aree Sisma, come specifica il Ministero del Lavoro, è un trattamento economico che può essere concesso agli abitanti dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, con l’obiettivo di mitigare l’impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione.
Per maggiori chiarimenti sulla questione Sia ordinario per le Aree sisma di cui alle indicazioni INPS riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (21.9.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Aree sismiche, Sia anche senza progetto”).
Ecco l’articolo.
A partire dallo scorso 17 agosto, in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, non perdono l’aiuto economico i beneficiari del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia) in via ordinaria residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
A chiarirlo è l’Inps con il messaggio 3613/2017, pubblicato ieri, con cui vengono recepite le modifiche apportate dal decreto 26 luglio 2017 alla disciplina del Sia ordinario in materia di condizionalità nel caso in cui i beneficiari siano residenti nei comuni abruzzesi, umbri, marchigiani e laziali indicati nel Dl 189/2016.
Si tratta del principio sancito nell’articolo 7 del decreto 26 maggio 2016, in base a cui la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, o la mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dallo stesso, comporta l’esclusione dal beneficio. L’eccezione prevista per i beneficiari delle aree sismiche è operativa dal 17 agosto scorso, data di entrata in vigore del decreto dello scorso 26 luglio.
Si ricorda che il Sia erogato in via ordinaria è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate in cui almeno un componente sia minorenne o sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. In questo contesto, sono previsti stanziamenti fino a 400 euro mensili in caso di nuclei di cinque o più persone, che può aumentare ulteriormente di 80 euro nel caso di un genitore solo.
Il messaggio dell’Inps recepisce anche un’ulteriore precisazione contenuta nel decreto del 26 luglio (articolo 2, comma 1, lettera i), stavolta per i beneficiari del Sia ordinario sul tutto il territorio nazionale. Si tratta della facoltà per i Comuni di derogare (sempre dal 17 agosto) ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico, senza che nei casi di mancato invio delle informazioni entro la fine del bimestre successivo a quello della presentazione della domanda vengano sospesi gli accrediti relativi ai bimestri successivi.
Di conseguenza – precisa l’Inps – tutte le domande di Sia già sospese per il mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento.