DIS-COLL 2017 collaboratori coordinati e continuativi:
L’INPS, con la Circolare n. 89 del 2017, ha recepito quanto previsto dal D.L. n. 244/2016 (convertito dalla Ln. 19/2017) che ha esteso l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto DIS-COLL, agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. L’INPS precisa inoltre che Per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati tra il 1° gennaio 2017 e il 23 maggio 2017, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 23 maggio 2017. Gli interessati che hanno già inoltrato la domanda non devono presentare nuovamente la richiesta.
Come è noto, sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
L’Istituto evidenzia, pertanto, la necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.
Precisa ancora l’INPS che sono esclusi dal novero dei destinatari dell’ art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, e quindi dalla tutela di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe 2017, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS-COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. Al riguardo, si richiama quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 31 del 2015 in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 15.
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come indicati sopra e nella circolare 89/2017, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
- b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 89 del 2017 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)