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Affidamento congiunto, il nuovo compagno non deve turbare i figli

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11848 del 2017, ha stabilito che in caso di affidamento congiunto i figli possono essere collocati presso il padre se manifestano turbamento per la tendenza della madre a coinvolgere eccessivamente il nuovo compagno nella loro vita.

E della sentenza n. 11448/2017 ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (11.5.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Selene Pascasi; Titolo: “Il nuovo partner non deve «turbare» i figli” ) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Giustificato, nell’affidamento congiunto, il collocamento dei figli presso il padre se i ragazzi manifestano disagio per la tendenza della madre a coinvolgere eccessivamente il suo nuovo partner nella loro vita. Lo sostiene la Cassazione, con sentenza n. 11448 depositata il 10 maggio 2017. A ricorrere è una donna i cui figli, all’esito della separazione dal marito, erano stati affidati ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre e diritto materno alle visite. La decisione di collocare la prole dal papà, assunta dal Tribunale sulla scorta della Ctu – e confermata dalla Corte di appello, cui i genitori si erano rivolti, seppur per ragioni diverse – era motivata dal fatto che i ragazzi avevano manifestato disagio per il comportamento della madre. La signora, infatti, da quanto riferito dai figli stessi, mostrava eccessiva tendenza a «coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno». Comportamento, questo, che, secondo gli esperti, contrastava con l’esigenza della prole di «elaborare il cambiamento nei tempi dovuti». Posizione che la donna contesta, portando il caso in Cassazione. Erano stati violati – lamenta ai giudici di piazza Cavour – gli articoli 155 del Codice civile e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In altre parole, optare per la collocazione paterna, consentendole di vederli solo due fine settimana al mese, avrebbe leso il diritto dei figli alla bigenitorialità e a conservare stabili relazioni con la madre. Ricorso bocciato per inammissibilità del motivo addotto dalla donna. La contestazione verte, spiega la Corte, sulla valutazione di preferibilità del collocamento dei ragazzi e, pertanto, su critiche di merito precluse in sede di legittimità. Ma così pronunciandosi, la Cassazione cristallizza la scelta dei giudici di mantenere la residenza paterna, visto l’interesse prioritario della prole non sempre coincidente con la “maternal preference” (Cassazione 18087/16).

 

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